CLICCA QUI PER ACCEDERE AL PORTALE FAST-IT
Coloro che avessero oggettive e comprovate difficoltà all’utilizzo del portale FAST IT, potranno inviare all’Ufficio Consolare il modulo di iscrizione all’A.I.R.E. e i relativi allegati tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail consolare.budapest@esteri.it o tramite posta ordinaria all’indirizzo 1146 Budapest, Stefánia út 95. L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.), insieme all’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) è parte integrante dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (A.N.P.R.), istituita presso il Ministero dell’Interno nel 2022. L’A.N.P.R. è una banca-dati unitaria a livello nazionale che contiene le informazioni inserite e gestite dai Comuni.
L’iscrizione all’A.I.R.E. è un obbligo del cittadino (art. 6 legge 470/1988) e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dalle Rappresentanze consolari all’estero, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio:
- la possibilità di votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza, e per l’elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all’U.E.;
- la possibilità di ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché certificazioni.
Devono iscriversi all’A.I.R.E.:
- i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero stabilmente per periodi superiori a 12 mesi;
- quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.
Non devono iscriversi all’A.I.R.E.:
- le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
- i lavoratori stagionali;
- i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
- i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero;
- i dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ed inviati all’estero nell’ambito di attività scolastiche fuori dal territorio nazionale.
L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione resa dall’interessato all’Ufficio consolare competente per territorio entro 90 giorni dal trasferimento della residenza e comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.
Chiunque, avendo obblighi anagrafici, contravviene alle disposizioni della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, e dei regolamenti di esecuzione delle predette leggi è soggetto a sanzioni pecuniarie amministrative, così come previsto dalla Legge 30 dicembre 2023, n. 213. L’Autorità competente all’accertamento e all’irrogazione della sanzione è il Comune nella cui anagrafe è iscritto il trasgressore.
Attraverso il portale Fast It va presentata la seguente documentazione:
- Modulo di richiesta di iscrizione AIRE generato automaticamente al termine della procedura online che può essere firmato digitalmente oppure stampato, firmato, scannerizzato e successivamente caricato sul portale FAST IT.
- Copia delle pagine dei documenti d’identitá emessi dalle autorità italiane (se in possesso) o straniere, del dichiarante e di ciascun familiare convivente. In mancanza di documento italiano allegare anche il certificato di cittadinanza rilasciato dal Consolato o dal Comune italiani di attuale residenza; oppure estratto per riassunto dell’atto di nascita oppure estratto integrale dell’atto di nascita rilasciati dal Comune italiano dove l’atto di nascita è registrato.
- Prova di residenza: “Lakcímet igazoló hatósági igazolvány” (address card / “lakcímkártya”), “Regisztrációs igazolás” (certificato di registrazione).
L’iscrizione può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l’Ufficio consolare sia venuto a conoscenza.
L’iscrizione all’A.I.R.E. é GRATUITA.
L’aggiornamento dell’A.I.R.E. dipende dal cittadino.
L’interessato deve tempestivamente comunicare all’ufficio consolare:
– il trasferimento della propria residenza o abitazione;
– le modifiche dello stato civile anche per l’eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.);
– il rientro definitivo in Italia;
– la perdita della cittadinanza italiana.
Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni.
È importante che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in modo corretto e completo attenendosi alle norme postali del Paese di residenza.
Iscrizione all’A.I.R.E. dei minori
Per l’iscrizione all’AIRE dei figli minori cittadini italiani, sul portale Fast It va compilato il modulo che dev’essere firmato da entrambi i genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, e che dovrà poi essere stampato, firmato e caricato sullo stesso portale.
Inoltre vanno caricati sul portale i seguenti documenti:
- documento d’identità e carta di residenza (“lakcímkártya”) e, se in possesso, documento italiano (passaporto, carta d’identità) di tutti membri del nucleo familiare convivente;
- documento attestante l’indirizzo di residenza del richiedente (“lakcímkártya”, “regisztrációs igazolás”).
Qualora il formulario sia firmato solo dal genitore richiedente, dovrà essere allegato anche l’atto di assenso firmato dall’altro genitore.
In mancanza dell’assenso dell’altro genitore, il richiedente dovrà indicare i motivi del mancato assenso e fornire i recapiti dell’altro genitore ove possibile.
Il genitore straniero risidiente con il minore cittadino italiano non può richiederne l’iscrizione all’AIRE sul portale Fast It: pertanto dovrà compilare il modulo, firmarlo e inviarlo via mail al Consolato unitamente all’atto di assenso dell’altro genitore, ai documenti di identità dei genitori e del minore (nel caso in cui il minore ne abbia uno), al documento attestante la residenza (“lakcímkártya” all’indirizzo e-mail consolare.budapest@esteri.it.
Cambio di indirizzo
Il cambio di indirizzo all’interno della circoscrizione consolare di Budapest va comunicato all’Ambasciata entro 90 giorni dal cambiamento di indirizzo attraverso il portale Fast It.
Sul portale Fast It va compilato il modulo che dovrà poi essere stampato, firmato e caricato sullo stesso portale.
Inoltre vanno caricati sul portale i seguenti documenti:
- documento d’identità e carta di residenza (“lakcímkártya”) e, se in possesso, documento italiano (passaporto, carta d’identità) di tutti membri del nucleo familiare convivente;
- documento attestante l’indirizzo di residenza del richiedente (“lakcímkártya”, “regisztrációs igazolás”).
Coloro che abbiano effettive e motivate difficoltà nell’utilizzo del portale FAST IT, potranno continuare a presentare le richieste (formulario, documento di riconoscimento di ciascun componente del nucleo familiare, documento attestante la residenza) per e-mail (consolare.budapest@esteri.it ) o tramite posta ordinaria all’indirizzo 1146 Budapest, Stefánia út 95.
Trasferimento ad altra circoscrizione consolare (o ad altro Paese estero)
Il cittadino iscritto all’AIRE che si trasferisce ad altra circoscrizione consolare deve presentare la richiesta attraverso il portale Fast It all’Ufficio consolare competente per la nuova residenza entro 90 giorni dal trasferimento.
La cancellazione dall’A.I.R.E. avviene:
- per iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall’estero o rimpatrio. Attenzione: la cancellazione dall’AIRE non avviene automaticamente e non è sufficiente avvisare l’Ufficio consolare del rimpatrio; il connazionale che rientra in Italia dovrà segnalare al proprio Comune di essere stato iscritto all’AIRE ed accertarsi che il Comune stesso invii al Consolato la comunicazione dell’avvenuto rimpatrio. L’omissione o la presentazione tardiva della dichiarazione di rimpatrio è punita con sanzione pecuniaria amministrativa;
- per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
- per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;
- per perdita della cittadinanza italiana.
