Il 18 giugno è stata emessa l’Ordinanza firmata dal Ministro della Salute, in vigore da oggi 21 giugno, con la quale sono state aggiornate le regole applicabili ai movimenti da e per l’estero.
Le principali novità riguardano:
– Art. 1: per i Paesi dell’elenco C (tra cui rientra l’Ungheria) è possibile l’ingresso, alternativamente, con test anti-COVID negativo, certificato di guarigione o certificato di vaccino approvato da EMA (validità a partire da 14 giorni dopo la seconda dose). I certificati stranieri sono riconosciuti in automatico, purché redatti in italiano, inglese, francese o spagnolo;
– Art. 2: la compilazione del Passenger Locator Form non è richiesta per i movimenti in fascia transfrontaliera;
– Art. 3: i soggetti provenienti da USA, Canada e Giappone vengono esentati dalla quarantena se presentano una certificazione di vaccino, tampone o guarigione. Essendo nell’elenco D, tali soggetti non hanno più divieti di ingresso di sorta, salvo che nei 14 giorni prima dell’ingresso in Italia non abbiano soggiornato in un Paese dell’elenco E;
– Art. 4: le restrizioni per India, Sri Lanka e Bangladesh sono prorogate sino al 30 luglio 2021;
– Art. 5: per tutti coloro che hanno soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti all’ingresso in Italia nel Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è previsto, tra l’altro, l’obbligo di un periodo di isolamento fiduciario di 5 giorni fino al 30 luglio.
Si precisa che i minori di età compresa tra i 6 anni compiuti e i 18 anni non compiuti, se viaggiano con genitore o accompagnatore con certificato verde, non devono essere sottoposti a quarantena (ma devono fare il tampone, se è prescritto per l’entrata);
i minori di anni 6 non devono fare il tampone in nessun caso; sono anche esentati da quarantena se viaggiano con genitore o accompagnatore con certificato verde.