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ATTRIBUZIONE DEL COGNOME MATERNO AI FIGLI

Si informa che la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimita’ costituzionale della norma, desumibile da un’interpretazione sistematica di alcune disposizioni del codice civile e dell’Ordinamento dello Stato civile, nella parte in cui non consente ai genitori, di comune accordo, di trasmettere al figlio, al momento della nascita, anche il cognome materno oltre a quello paterno.

Ai sensi della circolare del Ministero dell’Interno n. 1/17 del 19.01.2017, che rende operativa l’applicazione del nuovo disposto della Corte, è consentito ai genitori, purché entrambi cittadini esclusivamente italiani, sulla base di comune accordo, formalmente espresso al momento della nascita o dell’adozione, l’attribuzione al/alla figlio/a anche del cognome materno oltre a quello paterno.