Secondo quanto prescritto dall’art. 38 della legge 18/1979, l’elettore iscritto AIRE che non abbia scelto di votare per i rappresentanti locali, può esprimere il voto presso la sezione nelle cui liste è iscritto, comunicando, entro il giorno precedente quello della votazione, al sindaco del Comune nelle cui liste elettorali è registrato, che intende votare nel comune stesso, esibendo il certificato elettorale inviatogli all’indirizzo estero. Il sindaco dà atto di tale comunicazione in calce al certificato elettorale. Notazione in tal senso viene anche riportata nelle liste della sezione. Se l’elettore non è in possesso del certificato elettorale, stante la norma citata, non può essere ammesso a votare in Italia.
La procedura sopra indicata trova applicazione anche nei confronti degli elettori temporaneamente all’estero per studio o lavoro e dei loro familiari conviventi che, pur avendo chiesto di votare presso le sezioni elettorali istituite dalle autorità diplomatiche consolari, intendano poi recarsi, invece, in Italia per il voto.
L’elettore (residente o temporaneo) potrà avvalersi della possibilità di recarsi a votare in Italia solo successivamente alla ricezione del certificato presso l’indirizzo estero.
Non abbiamo notizie circa la data di inizio della spedizione dei certificati elettorali all’estero.
L’elettore residente o domiciliato all’estero che non avrà ricevuto il certificato elettorale dovrà mettersi in contatto con questo Ufficio consolare all’indirizzo mail consolare.ambbudapest@esteri.it
Budapest, 14 febbraio 2014.
Si ricorda che il 6 marzo 2014 scade il termine stabilito dal Ministero dell’Interno per la presentazione della domanda per potere esprimere il voto presso le sezioni elettorali istituite dalle sedi diplomatico-consolari da parte degli elettori che si trovino temporaneamente nel territorio dei Paesi membri dell’UE per motivi di lavoro o di studio, nonché degli elettori familiari con essi conviventi.