{"id":68,"date":"2023-04-11T18:18:08","date_gmt":"2023-04-11T16:18:08","guid":{"rendered":"https:\/\/ambasciatapraga.esteri.it\/?page_id=68"},"modified":"2026-04-24T14:40:10","modified_gmt":"2026-04-24T12:40:10","slug":"stato-civile","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ambbudapest.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/stato-civile\/","title":{"rendered":"Stato Civile"},"content":{"rendered":"<p>Lo Stato Civile riguarda quel complesso di fatti o manifestazioni di volont\u00e0 inerenti alla vita del cittadino: nascita, matrimonio, unione civile, morte, divorzio, cittadinanza. La registrazione di tali fatti rientra nella competenza dell\u2019Ufficiale dello Stato Civile, le cui funzioni sono esercitate in Italia dai Comuni e all\u2019estero dagli Uffici consolari.<br \/>\nL\u2019Ufficio di stato civile di una Rappresentanza diplomatica o consolare si occupa:<br \/>\n&#8211; della gestione dei registri di stato civile (che sono quattro: cittadinanza, nascita, matrimonio e morte) per gli atti formati nel Consolato stesso;<br \/>\n&#8211; della ricezione degli atti emessi dalle Autorit\u00e0 straniere e della trasmissione ai Comuni italiani per la trascrizione;<br \/>\n&#8211; della ricezione delle sentenze e dei provvedimenti emessi all\u2019estero (es. divorzio, adozione ecc.) e della loro trasmissione alle Istituzioni italiane competenti;<br \/>\n&#8211; della trasmissione delle istanze per il cambiamento del nome o del cognome alle Prefetture competenti;<br \/>\n&#8211; della redazione del verbale di pubblicazioni di matrimonio e dell\u2019affissione on line all\u2019albo consolare;<br \/>\n&#8211; della celebrazione del matrimonio consolare e della costituzione di un\u2019unione civile, sempre che non vi si oppongano le leggi locali. La celebrazione del matrimonio pu\u00f2 essere rifiutata quando le parti non risiedono nella circoscrizione consolare. La costituzione dell\u2019unione civile avviene davanti al capo dell&#8217;ufficio consolare, competente in base alla residenza di una delle due parti.<br \/>\nI cittadini italiani sono tenuti a dichiarare tutte le variazioni di stato civile (producendo i relativi atti o altra documentazione) che si verificano durante la loro permanenza all&#8217;estero all\u2019Ufficio consolare competente per il luogo in cui si \u00e8 verificato l\u2019evento.<br \/>\nGli atti di stato civile relativi ad eventi verificatisi all\u2019estero possono essere presentati dagli interessati e da chiunque ne abbia interesse o direttamente al Comune italiano di appartenenza (vedi art. 12, comma 11, DPR 396\/2000) o all\u2019Ufficio consolare competente (quello di residenza dell\u2019interessato o quello nella cui circoscrizione gli atti sono stati formati).<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>MATRIMONIO<\/strong><\/span><\/p>\n<p>Avete deciso di sposarvi? Di seguito alcune importanti informazioni relative alle modalit\u00e0 e ai requisiti per la finalizzazione della vostra unione.<\/p>\n<p><strong>A) Se siete italiani e desiderate sposarvi in Ungheria<\/strong><\/p>\n<p>Il matrimonio in Ungheria viene di norma celebrato presso i locali uffici di Stato civile (Anyak\u00f6nyvvezet\u0151); il matrimonio consolare presso l&#8217;Ambasciata non \u00e8 riconosciuto dalla legge ungherese ed \u00e8 pertanto ammesso solo in casi eccezionali fra due cittadini italiani, entrambi residenti in Ungheria ed entrambi iscritti all\u2019AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all\u2019Estero), o fra un\/a cittadino\/a italiano\/a e un\/a cittadino\/a straniero\/a (non ungherese).<\/p>\n<p>Se un\/una cittadino\/a italiano\/a intende contrarre matrimonio in Ungheria, dovr\u00e0 presentare al locale ufficiale di Stato civile il cosiddetto NULLA OSTA (in ungherese: TAN\u00daS\u00cdTV\u00c1NY) rilasciato dall\u2019Ambasciata d\u2019Italia in Budapest, insieme ai certificati di nascita e di stato libero (o contestuale) rilasciati dal Comune italiano di provenienza.*<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><u>CHE COS&#8217;E&#8217; IL NULLA OSTA (TAN\u00daS\u00cdTV\u00c1NY)<\/u><\/strong><\/p>\n<p>\u00c8 un certificato rilasciato dall\u2019Ambasciata d\u2019Italia in Budapest, in formato bilingue (italiano e ungherese) che attesta la capacit\u00e0 matrimoniale del\/la cittadino\/a italiano\/a, mentre quella del\/la cittadino\/a straniero\/a viene accertata dalle Autorit\u00e0 locali che celebrano il matrimonio.<\/p>\n<p>Il nulla osta ha una validit\u00e0 di 6 mesi.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><u>COME SI RICHIEDE IL NULLA OSTA (TAN\u00daS\u00cdTV\u00c1NY)<\/u><\/strong><\/p>\n<p>Il\/La nubendo\/a italiano\/a deve presentarsi personalmente alla Cancelleria consolare dell\u2019Ambasciata d\u2019Italia in Budapest, munito\/a di passaporto o carta d\u2019identit\u00e0 in corso di validit\u00e0.<\/p>\n<p><u>Non \u00e8 necessario appuntamento<\/u>, il nulla osta viene rilasciato a vista.<\/p>\n<p>Indirizzo: 1143 Budapest, J\u00e1vor utca 4.<\/p>\n<p>Orari di ricevimento:<\/p>\n<p>luned\u00ec, marted\u00ec, gioved\u00ec e venerd\u00ec: 9-12; il luned\u00ec anche 13:30-15:30; MERCOLED\u00cc CHIUSO.<\/p>\n<p>Tariffa: Art. 02d (6 euro), pagabili solo in fiorini ungheresi e solo in contanti. Per la corrispondenza in fiorini vedasi la seguente tabella del cambio:<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/ambbudapest.esteri.it\/ambasciata_budapest\/it\/informazioni_e_servizi\/servizi_consolari\/tariffe-consolari.html\">https:\/\/ambbudapest.esteri.it\/ambasciata_budapest\/it\/informazioni_e_servizi\/servizi_consolari\/tariffe-consolari.html<\/a><\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong><u>DOCUMENTI DA PRESENTARE PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA<\/u><\/strong><\/p>\n<ul>\n<li>PER IL\/LA NUBENDO\/A ITALIANO\/A <strong><u>NON RESIDENTE<\/u><\/strong> IN UNGHERIA:<\/li>\n<li>ORIGINALE + FOTOCOPIA DELL\u2019ESTRATTO DELL\u2019ATTO DI NASCITA, con l\u2019indicazione della paternit\u00e0 e maternit\u00e0 e le eventuali annotazioni (es. divorzio), rilasciato dal Comune italiano di nascita (se \u00e8 diverso da quello di residenza); \u00e8 preferibile richiedere quello in formato plurilingue per matrimonio all\u2019estero;<\/li>\n<li>ORIGINALE + FOTOCOPIA DEL CERTIFICATO CUMULATIVO O CONTESTUALE (RESIDENZA-CITTADINANZA-STATO CIVILE), rilasciato dal Comune italiano di residenza;<\/li>\n<li>fotocopia del passaporto o della carta d\u2019identit\u00e0 del\/la nubendo\/a straniero\/a con il\/la quale il\/la nubendo\/a italiano\/a intende contrarre matrimonio in Ungheria.<\/li>\n<li>PER IL\/LA NUBENDO\/A ITALIANO\/A <strong><u>RESIDENTE<\/u><\/strong> IN UNGHERIA (iscritto all\u2019AIRE, Anagrafe degli Italiani Residenti all\u2019Estero):<\/li>\n<li>ORIGINALE + FOTOCOPIA DELL\u2019ESTRATTO DELL\u2019ATTO DI NASCITA, con l\u2019indicazione della paternit\u00e0 e maternit\u00e0 e le eventuali annotazioni (es. divorzio), rilasciato dal Comune italiano di nascita (se \u00e8 diverso da quello di residenza); \u00e8 preferibile richiedere quello in formato plurilingue per matrimonio all\u2019estero (;<\/li>\n<li>fotocopia del passaporto o della carta d\u2019identit\u00e0 del\/la nubendo\/a straniero\/a con il\/la quale intende contrarre matrimonio in Ungheria.<\/li>\n<\/ul>\n<p>TUTTI I DOCUMENTI SOPRA INDICATI DEVONO ESSERE STATI RILASCIATI DA NON OLTRE 6 MESI<\/p>\n<p>N.B. Gli originali verranno restituiti per essere consegnati all\u2019ufficiale di Stato civile del Comune ungherese. Il\/la nubendo\/a italiano\/a dovr\u00e0 inoltre compilare e firmare il modulo qui allegato.<\/p>\n<p>*Nel richiedere i certificati al Comune italiano, pu\u00f2 rendersi necessario precisare che gli stessi non possono essere sostituiti dalla semplice autocertificazione, poich\u00e9 vengono richiesti in ogni caso anche dall\u2019autorit\u00e0 ungherese che celebrer\u00e0 il matrimonio. Si consiglia ad ogni buon fine di chiedere anche al Comune ungherese l\u2019elenco aggiornato dei documenti necessari per la normativa ungherese.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>B) Se desiderate sposarvi in Italia<\/strong><\/p>\n<p>Se siete italiani residenti all\u2019estero e desiderate sposarvi in Italia dovete richiedere le pubblicazioni di matrimonio alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana dove risultate iscritti. \u00a0La Rappresentanza consolare, una volta eseguite le pubblicazioni, delega alla celebrazione il Comune italiano che avete indicato (art. 109 del codice civile).<\/p>\n<p><strong>La documentazione da presentare per richiedere le pubblicazioni<\/strong><\/p>\n<p>Per richiedere le pubblicazioni di matrimonio dovete presentarvi di persona presso l\u2019Ufficio consolare muniti di un documento di identit\u00e0 valido (art. 51, comma 1, del DPR 396\/2000 &#8211; richiesta di pubblicazione).<\/p>\n<p>Se non potete presentarvi di persona a richiedere le pubblicazioni, potete comunque incaricare una terza persona utilizzando una procura speciale redatta su carta semplice e munita della copia dei vostri documenti di identit\u00e0 che, naturalmente, devono essere validi.<\/p>\n<p><strong>Se non siete cittadini italiani<\/strong><\/p>\n<p>Se non siete cittadini italiani e desiderate sposarvi in Italia dovete presentare obbligatoriamente il nulla osta al matrimonio (ex art.116 Codice civile) debitamente legalizzato e tradotto in italiano o il \u201ccertificato di capacit\u00e0 matrimoniale\u201d rilasciato dalle competenti autorit\u00e0 del Paese di cui siete cittadini.<\/p>\n<p>Se siete cittadini di uno Stato non appartenente all\u2019Unione Europea e non siete residenti in Italia, oltre al nulla osta, dovete presentare anche la restante documentazione comprovante i requisiti richiesti dall\u2019art.51, trattandosi di atti formati all\u2019estero non registrati in Italia o presso un\u2019autorit\u00e0 consolare italiana.<\/p>\n<p>Gli Stati che hanno firmato e ratificato la Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980 e che rilasciano il \u201ccertificato di capacit\u00e0 matrimoniale\u201d sono i seguenti: Austria, Italia, Germania, Grecia, Lussemburgo, Moldavia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia. Si segnala che la predetta Convenzione non pu\u00f2 essere attualmente applicata per il Belgio che, sebbene Paese firmataro, non ha ancora provveduto alla relativa ratifica. I certificati rilasciati in base a tale Convenzione sono esenti dalla legalizzazione o da qualsiasi formalit\u00e0 equivalente nel territorio di ciascuno Stato parte. Per gli altri Stati si parla di nulla-osta.<\/p>\n<p>Parimenti i nubendi, nelle ipotesi previste dall\u2019art 52 DPR 396\/2000, possono presentare copia del provvedimento di autorizzazione al matrimonio concessa dal tribunale in presenza di un impedimento al momento della richiesta delle pubblicazioni, oppure inviarlo successivamente per posta ordinaria.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><strong>C) Se desiderate sposarvi presso un Consolato italiano (casi previsti dall\u2019art.12 del d. Lgs. 71\/2011)<\/strong><\/p>\n<p><strong>Il matrimonio consolare presso l&#8217;Ambasciata non \u00e8 riconosciuto dalla legge ungherese ed \u00e8 pertanto ammesso solo in casi eccezionali<\/strong> fra due cittadini italiani, entrambi residenti in Ungheria, o fra un\/a cittadino\/a italiano\/a e un\/a cittadino\/a straniero\/a (non ungherese).<\/p>\n<p>Se desiderate sposarvi presso la Cancelleria Consolare a Budapest la prima cosa da fare \u00e8 la cosiddetta &#8220;istanza di celebrazione del matrimonio consolare&#8221;.\u00a0\u00c8 un documento che dovrete sottoscrivere entrambi, e che dovrete presentare di persona all\u2019Ufficio consolare, oppure inviare per posta o e-mail con allegata la fotocopia dei vostri documenti d&#8217;identit\u00e0.<\/p>\n<p>In alcuni casi la vostra istanza potrebbe essere rifiutata (D. Lgs. 71\/2011: la celebrazione del matrimonio consolare pu\u00f2 essere rifiutata quando vi si oppongano le leggi locali o quando le parti non risiedano nella circoscrizione consolare). Se, al contrario, l\u2019Ufficio consolare accoglie la vostra istanza (in quanto ne ricorrano i requisiti previsti dalla normativa) potete procedere alla richiesta delle pubblicazioni.<\/p>\n<p>Pubblicazioni<br \/>\nIn Italia la celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle pubblicazioni eseguite a cura di un ufficiale dello stato civile. Le pubblicazioni hanno sei mesi di validit\u00e0. Potrete quindi sposarvi a partire dal 4\u00b0 giorno ed entro il 180\u00b0 giorno successivo alla pubblicazione. Se non potete presentarvi di persona a richiedere le pubblicazioni, potete comunque incaricare una terza persona utilizzando una procura speciale redatta su carta semplice e munita della copia dei vostri documenti d&#8217;identit\u00e0 che, naturalmente, devono essere validi. Se non siete cittadini dell\u2019Unione Europea e non siete residenti in Italia, la vostra firma dovr\u00e0 essere autenticata.<\/p>\n<p>L&#8217;istanza di celebrazione del matrimonio consolare<br \/>\nPreliminare alla richiesta di pubblicazioni \u00e8 l\u2019istanza di celebrazione del matrimonio consolare, sottoscritta da entrambi i nubendi, che pu\u00f2 essere presentata di persona all\u2019Ufficio consolare ovvero inviata per posta o e-mail accompagnata dalla fotocopia dei documenti d&#8217;identit\u00e0. Ai sensi del D. Lgs. 71\/2011, la celebrazione del matrimonio consolare pu\u00f2 essere rifiutata quando vi si oppongano le leggi locali o quando le parti non risiedano nella circoscrizione. Qualora l\u2019Ufficio consolare accolga l\u2019istanza (in quanto ne ricorrano i requisiti previsti dalla normativa) i nubendi dovranno procedere alla richiesta delle pubblicazioni.<\/p>\n<p>Se siete entrambi cittadini italiani e avete la residenza all\u2019estero, dovete richiedere le pubblicazioni di matrimonio presso la Rappresentanza diplomatica o consolare dove sar\u00e0 celebrato il matrimonio. Se risiedete in due circoscrizioni consolari diverse, le pubblicazioni vanno effettuate presso entrambe le Rappresentanze diplomatiche o consolari. Se uno di voi (italiano o straniero) ha la residenza in Italia mentre l\u2019altro (cittadino italiano) ha la residenza all\u2019estero, dovete richiedere le pubblicazioni di matrimonio alla Rappresentanza diplomatica o consolare dove sar\u00e0 celebrato il matrimonio, che a sua volta le richieder\u00e0 al Comune di residenza in Italia. Le pubblicazioni verranno pertanto effettuate in entrambi i luoghi di residenza. Se il nubendo italiano non \u00e8 residente AIRE in Ungheria, il matrimonio non pu\u00f2 essere celebrato in Ambasciata.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>MORTE<\/strong><\/span><\/p>\n<p>L&#8217;atto di morte di un cittadino italiano deceduto in Ungheria deve essere trascritto in Italia.<\/p>\n<p>Trascrizione dell&#8217;atto di morte tramite l&#8217;Ambasciata d&#8217;Italia in Budapest<\/p>\n<p>L&#8217;atto di morte deve pervenire a questa Ambasciata in originale, accompagnato dal cosiddetto &#8220;Allegato UE n. 1191\/2016&#8221; (in ungherese: &#8220;1191\/2016. sz. EU-s mell\u00e9klet&#8221;), che fornisce la traduzione in italiano e la dichiarazione di autenticit\u00e0 del documento.<\/p>\n<p>L&#8217;allegato UE viene rilasciato dallo stesso ufficio ungherese che rilascia anche l&#8217;atto di morte.<\/p>\n<p>L&#8217;atto di morte originale e l&#8217;allegato UE devono rimanere agli atti dell&#8217;Ambasciata, non possono essere restituiti; l&#8217;ufficio ungherese pu\u00f2 comunque rilasciarne pi\u00f9 copie, a richiesta.<\/p>\n<p>La consegna dei documenti sopra indicati pu\u00f2 avvenire di persona presso la Cancelleria consolare di questa Ambasciata (1143 Budapest XIV, J\u00e1vor utca 4) durante gli orari di apertura al pubblico: luned\u00ec, marted\u00ec, gioved\u00ec e venerd\u00ec 9-12; luned\u00ec anche 13:30-15:30; MERCOLEDI&#8217; CHIUSO.<\/p>\n<p>Non \u00e8 necessario prendere appuntamento, ma \u00e8 consigliabile preferire la fascia oraria 9-10.<\/p>\n<p>Spedizione per posta raccomandata<\/p>\n<p>La documentazione sopra indicata pu\u00f2 essere anche inoltrata mediante posta raccomandata al seguente indirizzo:<\/p>\n<p>Ambasciata d&#8217;Italia &#8211; Cancelleria consolare<\/p>\n<p>1143 Budapest<\/p>\n<p>Stef\u00e1nia \u00fat 95.<\/p>\n<p><strong>Rilascio del passaporto mortuario<\/strong><\/p>\n<p>Nel caso in cui la famiglia del deceduto decida di farlo tumulare in Italia, oltre a consegnare il certificato di morte a questa Ambasciata, come sopra indicato, dovr\u00e0 anche richiedere il rilascio del passaporto mortuario.<\/p>\n<p>\u00c8 preferibile incaricare un&#8217;agenzia funebre di effettuare il trasporto della salma o delle ceneri in Italia: in questo caso, sar\u00e0 l&#8217;agenzia stessa a consegnare a questa Ambasciata il certificato di morte, insieme alla documentazione sanitaria necessaria al rilascio del passaporto mortuario.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\"><strong>NASCITA<\/strong><\/span><\/p>\n<p>Gli atti di nascita dei cittadini italiani formati all\u2019estero devono essere trascritti nei registri di stato civile italiani.<\/p>\n<p>La legge 23 maggio 2025 n. 74 (di conversione del decreto legge 28 marzo 2025 n. 36) ha introdotto dei limiti ai meccanismi esistenti di trasmissione automatica della cittadinanza italiana che si applicano anche alle richieste di trascrizione degli atti di nascita.<\/p>\n<p><strong>Per approfondimenti, si rimanda a\u00a0<\/strong><a class=\"\" href=\"https:\/\/www.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/italiani-all-estero\/cittadinanza\/\" data-focus-mouse=\"false\"><strong>Cittadinanza<\/strong><\/a><strong>.<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019Ufficio consolare dovr\u00e0 pertanto verificare preliminarmente se sussistono le condizioni indicate dalla normativa vigente per la trasmissione della cittadinanza italiana al minore.<\/p>\n<p><strong>Il minore nato all\u2019estero<\/strong>\u00a0<strong>da un genitore cittadino italiano<\/strong>\u00a0<strong>non \u00e8 automaticamente cittadino italiano<\/strong>\u00a0<strong><u>salvo che ricorra\u00a0almeno una delle seguenti condizioni<\/u><\/strong>:<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Il minore non ha n\u00e9 pu\u00f2 avere un\u2019altra cittadinanza<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Si considera possedere un\u2019altra cittadinanza il minore che acquista la cittadinanza straniera in<strong>\u00a0maniera del tutto automatica<\/strong>\u00a0(ad esempio\u00a0<em>iure sanguinis<\/em>\u00a0per trasmissione da uno dei genitori oppure\u00a0<em>iure soli<\/em>\u00a0per nascita in un Paese che applica questo principio)\u00a0<strong>oppure a seguito di una dichiarazione senza possibilit\u00e0 di diniego da parte delle autorit\u00e0 straniere competenti<\/strong>\u00a0(ad esempio \u201ccittadinanza per opzione\u201d prevista per i figli nati all\u2019estero).\u00a0<strong>Importante:\u00a0<\/strong>anche se i genitori decidono di non effettuare la dichiarazione di opzione, il minore si considera comunque in possesso di altra cittadinanza.<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Il minore<\/strong>\u00a0<strong>\u00e8 in possesso di un\u2019altra cittadinanza<\/strong>\u00a0<strong>e il genitore cittadino italiano \u00e8 stato residente in Italia per almeno due anni continuativi prima della data di nascita o di adozione del figlio\/a.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>Si precisa che se il genitore cittadino italiano\u00a0<u>ha acquistato la cittadinanza per matrimonio o per residenza<\/u>\u00a0deve dimostrare di aver risieduto in Italia per almeno due anni continuativi\u00a0<u>successivamente all\u2019acquisto della cittadinanza italiana<\/u>\u00a0(cio\u00e8 dal giorno successivo alla prestazione del giuramento). Non rileva la residenza in Italia prima dell\u2019acquisto della cittadinanza italiana, n\u00e9 la residenza in Italia del genitore straniero.<\/p>\n<p>Se il genitore \u00e8 cittadino italiano\u00a0<u>per nascita<\/u>, il momento a partire dal quale \u00e8 possibile iniziare a computare gli anni di residenza in Italia \u00e8 quello della data di nascita (si precisa che per i cittadini che hanno ottenuto il riconoscimento della cittadinanza per discendenza, i periodi di residenza in Italia antecedenti il riconoscimento sono validamente computabili ai fini della dimostrazione di tale requisito).<\/p>\n<ul>\n<li><strong>Il minore<\/strong>\u00a0<strong>\u00e8 in possesso di un\u2019altra cittadinanza<\/strong>\u00a0<strong>e un genitore possiede\u00a0<u>esclusivamente<\/u>\u00a0la cittadinanza italiana<\/strong>.<\/li>\n<\/ul>\n<p>Non sono ammesse autodichiarazioni relative al mancato possesso di altre cittadinanze.<\/p>\n<p>Per informazioni sulla documentazione da presentare contattare l\u2019Ufficio consolare italiano competente.<strong>\u00a0<\/strong><\/p>\n<ul>\n<li><strong>Il minore<\/strong>\u00a0<strong>\u00e8 in possesso di un\u2019altra cittadinanza<\/strong>\u00a0<strong>e un nonno\/nonna possiede al momento della nascita del minore \u2013 o possedeva al momento della sua morte \u2013 esclusivamente la cittadinanza italiana.<\/strong><\/li>\n<\/ul>\n<p>ATTENZIONE: Nel caso di nonno\/a con esclusiva cittadinanza italiana, il genitore del minore\u00a0<strong>non<\/strong>\u00a0<strong>deve comunque aver interrotto la catena di trasmissione della cittadinanza italiana<\/strong><\/p>\n<p>Non sono ammesse autodichiarazioni relative al mancato possesso di altre cittadinanze.<\/p>\n<p>Per informazioni sulla documentazione da presentare contattare l\u2019Ufficio consolare italiano competente.<\/p>\n<p><strong>Le modifiche normative in materia di cittadinanza escludono la trasmissione della cittadinanza italiana se il minore nato all\u2019estero da genitore italiano non rientra in una delle categorie sopra esposte.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Qualora il minore non rientri in una delle categorie sopra esposte, si dovr\u00e0 verificare se sia possibile far acquistare la cittadinanza per \u201cbeneficio di legge\u201d ai propri figli minori, rendendo l\u2019apposita dichiarazione di cui agli articoli 4, co. 1-bis della L. 74\/2025 e 1, co. 1-ter del D.L. 36\/2025.<\/strong><\/p>\n<p><strong>Per maggiori informazioni sull\u2019acquisto della cittadinanza per \u201cbeneficio di legge\u201d in favore di minori, si rimanda a:\u00a0<\/strong><a href=\"https:\/\/www.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/italiani-all-estero\/cittadinanza\/cittadinanza-per-beneficio-di-legge-art-4\/\"><strong>Cittadinanza per beneficio di legge (art.4) \u2013 Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale<\/strong><\/a><\/p>\n<p>Ulteriori informazioni: <a href=\"https:\/\/www.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/italiani-all-estero\/stato-civile\/nascita_0\/\">https:\/\/www.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/italiani-all-estero\/stato-civile\/nascita_0\/<\/a><\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\">Riconoscimento di figlio naturale<\/span><\/p>\n<p>l riconoscimento di figlio naturale risulta di norma nell\u2019atto di nascita estero da trascrivere in Italia (v. sezione Nascita).<br \/>\nEsso tuttavia pu\u00f2 anche essere contenuto in un atto separato, formato successivamente alla nascita, presso il locale Ufficiale di stato civile o un notaio.<br \/>\nPer essere valido in Italia il riconoscimento effettuato all\u2019estero secondo la normativa locale deve rispettare le condizioni previste dal nostro Ordinamento (art. 250 e seguenti Codice civile) e deve essere contenuto in un atto debitamente legalizzato e tradotto in italiano (v. sezione Traduzione e Legalizzazione dei documenti).<\/p>\n<p>Qualora l\u2019atto di riconoscimento straniero, risultante dall\u2019atto di nascita o da atto separato, non risulti conforme ai requisiti contemplati dalla sopra citata normativa, sar\u00e0 necessario effettuare il riconoscimento di figlio naturale presso l\u2019Ufficio consolare competente con un verbale ad hoc che andr\u00e0 ad integrare l\u2019atto di nascita da trascrivere.<br \/>\nIl riconoscimento di figlio naturale pu\u00f2 risultare anche da una sentenza straniera che, qualora rispondente ai requisiti previsti dalla Legge n.218\/1995, potr\u00e0 essere riconosciuta in Italia.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\">Riconoscimento di sentenze straniere (divorzio, adozione, cambiamento di nome o cognome o altro)<\/span><\/p>\n<p>La legge di diritto internazionale privato n. 218\/1995 prevede, quale regola generale, l\u2019automatica efficacia in Italia di sentenze straniere che rispettino alcuni requisiti basilari di compatibilit\u00e0 con l\u2019ordinamento italiano. Fa eccezione il riconoscimento in Italia di sentenze straniere di adozione di minori.<\/p>\n<p>I provvedimenti stranieri devono essere trascritti presso il Comune italiano competente.<\/p>\n<p>Le sentenze straniere, munite di legalizzazione e traduzione in italiano, possono essere presentate per la trascrizione in Italia:<\/p>\n<p>al Comune italiano, direttamente dall\u2019interessato;<br \/>\noppure al Consolato italiano nella cui circoscrizione \u00e8 stata emessa la sentenza.<br \/>\nPer richiedere la trascrizione \u00e8 necessario esibire un documento di identit\u00e0 in corso di validit\u00e0 e produrre:<\/p>\n<p>istanza di trasmissione della sentenza sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell\u2019art. 47 del DPR 445\/2000 attestante la sussistenza dei requisiti di cui all\u2019art. 64 della legge 218\/1995 nella quale si dichiara che la sentenza non \u00e8 contraria ad altre sentenze pronunciate da un giudice italiano e che non pende un giudizio davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti;<br \/>\ncopia integrale della sentenza completa dei requisiti di cui all\u2019art. 64, debitamente legalizzata e tradotta.<\/p>\n<p><strong>Per la trascrizione delle sentenze di divorzio emesse in un paese UE<\/strong> si fa riferimento a quanto stabilito dal Regolamento (CE) 2201\/2003 del 27.11.2003. L\u2019Autorit\u00e0 competente dello Stato membro in cui \u00e8 stato pronunciato il divorzio rilascia, su richiesta dell\u2019interessato, un certificato utilizzando il modello standard previsto dal suddetto Regolamento, che non necessita di traduzione e non deve essere legalizzato. L\u2019interessato dovr\u00e0 esibire un documento di identit\u00e0 in corso di validit\u00e0 e dovr\u00e0 allegare al suddetto certificato una dichiarazione sostitutiva dell\u2019atto di notoriet\u00e0 resa ai sensi dell\u2019art. 47 DPR 445\/2000, attestante la sussistenza dei requisiti di cui all\u2019art. 22 del suddetto Regolamento.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p><span style=\"text-decoration: underline;\">Unioni Civili \u2013 Convivenze di fatto<\/span><\/p>\n<p>Il 5 giugno 2016 \u00e8 entrata in vigore nell\u2019ordinamento italiano la legge 20 maggio 2016, n. 76 (pubblicata nella G.U. del 21 maggio 2016 n.118) sulle unioni civili tra persone delle stesso sesso e le convivenze di fatto.<\/p>\n<p>La legge disciplina, da un lato, il legame fra due persone dello stesso sesso, denominato &#8220;unione civile&#8221; e, dall\u2019altro, la convivenza di fatto tra due persone dello stesso sesso o di sesso diverso.<\/p>\n<p><strong>1. Unioni civili<\/strong><\/p>\n<p>L\u2019Unione civile costituisce una formazione sociale tra persone dello stesso sesso dalla quale deriva una variazione dello stato civile delle parti.<\/p>\n<p>Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016 n. 144, vigente dal 29 luglio u.s., ne ha dettato una disciplina transitoria. Da tale data \u00e8 quindi possibile costituire unioni civili tra persone dello stesso sesso presso i Comuni italiani e, per i cittadini residenti all\u2019estero, presso i Consolati d\u2019Italia.<\/p>\n<p>Il cittadino italiano iscritto all\u2019AIRE che intende costituire all\u2019estero un\u2019unione civile pu\u00f2, quindi, rivolgersi all\u2019Ufficio consolare italiano competente per residenza. Contestualmente alla costituzione dell\u2019unione civile, le due parti possono eventualmente rendere le dichiarazioni relative alla scelta del cognome comune e\/o al regime patrimoniale dei beni.<\/p>\n<p>Le unioni civili costituite presso l\u2019Ufficio consolare italiano sono trascritte negli archivi dello stato civile del Comune di iscrizione AIRE.<\/p>\n<p>Si ricorda che ai sensi della Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, l\u2019autorit\u00e0 consolare italiana pu\u00f2 svolgere le funzioni di ufficiale dello stato civile in quanto non ostino le leggi e i regolamenti dello Stato di accreditamento. Pertanto non sempre \u00e8 possibile procedere alla costituzione di unioni civili all\u2019estero.<\/p>\n<p>Le disposizioni contenute nel decreto transitorio prevedono anche la trascrizione in Italia degli atti di matrimonio o di unione civile tra persone dello stesso sesso \u2013 delle quali almeno una di cittadinanza italiana \u2013 costituite di fronte alle autorit\u00e0 estere.<\/p>\n<p>La richiesta di trascrizione deve essere presentata all\u2019Ufficio consolare italiano all\u2019estero della circoscrizione di residenza.<\/p>\n<p><strong>2. Convivenze di fatto<\/strong><\/p>\n<p>La convivenza di fatto regolata dalla legge n. 76\/2016 ha una natura diversa dalle unioni civili e non modifica lo stato civile delle parti.<\/p>\n<p>Il cittadino italiano residente all\u2019estero pu\u00f2 dichiarare la \u201cconvivenza di fatto\u201d con persona dello stesso sesso o di sesso diverso presso l\u2019Ufficio consolare competente per residenza. Presso lo stesso ufficio il cittadino italiano residente all\u2019estero pu\u00f2 stipulare il \u201ccontratto di convivenza\u201d previsto dal comma 50 della legge n. 76\/2016 o chiedere l\u2019autenticazione delle sottoscrizioni in calce al contratto stesso. Il contratto di convivenza \u00e8 regolato dalla legge italiana solo se i contraenti sono entrambi cittadini italiani o risiedono in Italia; se i due contraenti hanno diversa nazionalit\u00e0 e risiedono in un Paese estero, la legge applicabile sar\u00e0 quella di tale Paese.<\/p>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<p>Per informazioni sul <strong>cambio del nome e del cognome<\/strong> in via amministrativa si consiglia di rivolgersi alla Prefettura competente e, se necessario (in caso di cittadini iscritti all&#8217;AIRE) di contattare l&#8217;Ufficio consolare.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Lo Stato Civile riguarda quel complesso di fatti o manifestazioni di volont\u00e0 inerenti alla vita del cittadino: nascita, matrimonio, unione civile, morte, divorzio, cittadinanza. La registrazione di tali fatti rientra nella competenza dell\u2019Ufficiale dello Stato Civile, le cui funzioni sono esercitate in Italia dai Comuni e all\u2019estero dagli Uffici consolari. 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