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Stato Civile

Lo Stato Civile riguarda quel complesso di fatti o manifestazioni di volontà inerenti alla vita del cittadino: nascita, matrimonio, unione civile, morte, divorzio, cittadinanza. La registrazione di tali fatti rientra nella competenza dell’Ufficiale dello Stato Civile, le cui funzioni sono esercitate in Italia dai Comuni e all’estero dagli Uffici consolari.
L’Ufficio di stato civile di una Rappresentanza diplomatica o consolare si occupa:
– della gestione dei registri di stato civile (che sono quattro: cittadinanza, nascita, matrimonio e morte) per gli atti formati nel Consolato stesso;
– della ricezione degli atti emessi dalle Autorità straniere e della trasmissione ai Comuni italiani per la trascrizione;
– della ricezione delle sentenze e dei provvedimenti emessi all’estero (es. divorzio, adozione ecc.) e della loro trasmissione alle Istituzioni italiane competenti;
– della trasmissione delle istanze per il cambiamento del nome o del cognome alle Prefetture competenti;
– della redazione del verbale di pubblicazioni di matrimonio e dell’affissione on line all’albo consolare;
– della celebrazione del matrimonio consolare e della costituzione di un’unione civile, sempre che non vi si oppongano le leggi locali. La celebrazione del matrimonio può essere rifiutata quando le parti non risiedono nella circoscrizione consolare. La costituzione dell’unione civile avviene davanti al capo dell’ufficio consolare, competente in base alla residenza di una delle due parti.
I cittadini italiani sono tenuti a dichiarare tutte le variazioni di stato civile (producendo i relativi atti o altra documentazione) che si verificano durante la loro permanenza all’estero all’Ufficio consolare competente per il luogo in cui si è verificato l’evento.
Gli atti di stato civile relativi ad eventi verificatisi all’estero possono essere presentati dagli interessati e da chiunque ne abbia interesse o direttamente al Comune italiano di appartenenza (vedi art. 12, comma 11, DPR 396/2000) o all’Ufficio consolare competente (quello di residenza dell’interessato o quello nella cui circoscrizione gli atti sono stati formati).

 

MATRIMONIO

Avete deciso di sposarvi? Di seguito alcune importanti informazioni relative alle modalità e ai requisiti per la finalizzazione della vostra unione.

  1. A) Se siete italiani e desiderate sposarvi in Ungheria

I cittadini italiani che si sposano all’estero non sono soggetti alle pubblicazioni di matrimonio, a meno che le stesse non siano richieste dalla legislazione straniera.

IL MATRIMONIO IN UNGHERIA: INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Il matrimonio in Ungheria viene di norma celebrato presso i locali uffici di Stato civile (Anyakönyvvezető); il matrimonio consolare presso l’Ambasciata non è riconosciuto dalla legge ungherese ed è pertanto ammesso solo in casi eccezionali fra due cittadini italiani, entrambi residenti in Ungheria, o fra un/a cittadino/a italiano/a e un/a cittadino/a straniero/a (non ungherese).

CHE COS’E’ IL NULLA OSTA: TANÚSÍTVÁNY
È un certificato rilasciato dall’Ambasciata d’Italia in Budapest, in formato bilingue (italiano e ungherese) che attesta la capacità matrimoniale del/la cittadino/a italiano/a, mentre quella del/la cittadino/a straniero/a viene accertata dalle Autorità locali che celebrano il matrimonio.

COME SI RICHIEDE IL NULLA OSTA (TANÚSÍTVÁNY)

I nubendi devono presentarsi personalmente alla Cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia in Budapest, muniti di passaporto o carta d’identità in corso di validità. Non è necessario appuntamento, il nulla osta viene rilasciato a vista.

Indirizzo: 1143 Budapest, Jávor utca 4.

Orari di ricevimento:

lunedì, martedì, giovedì e venerdì: 9-12; il lunedì anche 13:30-15:30; MERCOLEDÌ CHIUSO.

Tariffa: Art. 02d (6 euro), pagabili solo in fiorini ungheresi e solo in contanti. Per la corrispondenza in fiorini vedasi: https://ambbudapest.esteri.it/ambasciata_budapest/it/informazioni_e_servizi/servizi_consolari/tariffe-consolari.html

DOCUMENTI DA PRESENTARE PER IL RILASCIO DEL NULLA OSTA

PER IL/LA NUBENDO/A ITALIANO/A NON RESIDENTE IN UNGHERIA:

ORIGINALE + FOTOCOPIA DELL’ESTRATTO DELL’ATTO DI NASCITA, con l’indicazione della paternità e maternità e le eventuali annotazioni (es. divorzio), rilasciato dal Comune italiano di nascita (se è diverso da quello di residenza); è preferibile richiedere quello in formato plurilingue per matrimonio all’estero;ORIGINALE + FOTOCOPIA DEL CERTIFICATO CUMULATIVO O CONTESTUALE (RESIDENZA-CITTADINANZA-STATO CIVILE), rilasciato dal Comune italiano di residenza.

PER IL/LA NUBENDO/A ITALIANO/A RESIDENTE IN UNGHERIA (iscritto all’AIRE, Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero):

ORIGINALE + FOTOCOPIA DELL’ESTRATTO DELL’ATTO DI NASCITA, con l’indicazione della paternità e maternità e le eventuali annotazioni (es. divorzio), rilasciato dal Comune italiano di nascita (se è diverso da quello di residenza); è preferibile richiedere quello in formato plurilingue per matrimonio all’estero.

N.B. Gli originali verranno restituiti per essere consegnati all’ufficiale di Stato civile del Comune ungherese. Il/la nubendo/a italiano/a dovrà inoltre compilare e firmare il modulo qui allegato.

*Nel richiedere i certificati al Comune italiano, può rendersi necessario precisare che gli stessi non possono essere sostituiti dalla semplice autocertificazione, poiché vengono richiesti in ogni caso anche dall’autorità ungherese che celebrerà il matrimonio. Si consiglia ad ogni buon fine di chiedere anche al Comune ungherese l’elenco aggiornato dei documenti necessari.

  1. B) Se desiderate sposarvi in Italia

Se siete italiani residenti all’estero e desiderate sposarvi in Italia dovete richiedere le pubblicazioni di matrimonio alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana dove risultate iscritti.  La Rappresentanza consolare, una volta eseguite le pubblicazioni, delega alla celebrazione il Comune italiano che avete indicato (art. 109 del codice civile).

La documentazione da presentare per richiedere le pubblicazioni

Per richiedere le pubblicazioni di matrimonio dovete presentarvi di persona presso l’Ufficio consolare muniti di un documento di identità valido (art. 51, comma 1, del DPR 396/2000 – richiesta di pubblicazione).

Se non potete presentarvi di persona a richiedere le pubblicazioni, potete comunque incaricare una terza persona utilizzando una procura speciale redatta su carta semplice e munita della copia dei vostri documenti di identità che, naturalmente, devono essere validi.

Se non siete cittadini italiani

Se non siete cittadini italiani e desiderate sposarvi in Italia dovete presentare obbligatoriamente il nulla osta al matrimonio (ex art.116 Codice civile) debitamente legalizzato e tradotto in italiano o il “certificato di capacità matrimoniale” rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui siete cittadini.

Se siete cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione Europea e non siete residenti in Italia, oltre al nulla osta, dovete presentare anche la restante documentazione comprovante i requisiti richiesti dall’art.51, trattandosi di atti formati all’estero non registrati in Italia o presso un’autorità consolare italiana.

Gli Stati che hanno firmato e ratificato la Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980 e che rilasciano il “certificato di capacità matrimoniale” sono i seguenti: Austria, Italia, Germania, Grecia, Lussemburgo, Moldavia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia. Si segnala che la predetta Convenzione non può essere attualmente applicata per il Belgio che, sebbene Paese firmataro, non ha ancora provveduto alla relativa ratifica. I certificati rilasciati in base a tale Convenzione sono esenti dalla legalizzazione o da qualsiasi formalità equivalente nel territorio di ciascuno Stato parte. Per gli altri Stati si parla di nulla-osta.

Parimenti i nubendi, nelle ipotesi previste dall’art 52 DPR 396/2000, possono presentare copia del provvedimento di autorizzazione al matrimonio concessa dal tribunale in presenza di un impedimento al momento della richiesta delle pubblicazioni, oppure inviarlo successivamente per posta ordinaria.

  1. C) Se desiderate sposarvi presso un Consolato italiano (casi previsti dall’art.12 del d. Lgs. 71/2011)

Il matrimonio consolare presso l’Ambasciata non è riconosciuto dalla legge ungherese ed è pertanto ammesso solo in casi eccezionali fra due cittadini italiani, entrambi residenti in Ungheria, o fra un/a cittadino/a italiano/a e un/a cittadino/a straniero/a (non ungherese).

Se desiderate sposarvi presso la Cancelleria Consolare a Budapest la prima cosa da fare è la cosiddetta “istanza di celebrazione del matrimonio consolare”. È un documento che dovrete sottoscrivere entrambi, e che dovrete presentare di persona all’Ufficio consolare, oppure inviare per posta o e-mail con allegata la fotocopia dei vostri documenti d’identità.

In alcuni casi la vostra istanza potrebbe essere rifiutata (D. Lgs. 71/2011: la celebrazione del matrimonio consolare può essere rifiutata quando vi si oppongano le leggi locali o quando le parti non risiedano nella circoscrizione consolare). Se, al contrario, l’Ufficio consolare accoglie la vostra istanza (in quanto ne ricorrano i requisiti previsti dalla normativa) potete procedere alla richiesta delle pubblicazioni.

Pubblicazioni
In Italia la celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle pubblicazioni eseguite a cura di un ufficiale dello stato civile. Le pubblicazioni hanno sei mesi di validità. Potrete quindi sposarvi a partire dal 4° giorno ed entro il 180° giorno successivo alla pubblicazione. Se non potete presentarvi di persona a richiedere le pubblicazioni, potete comunque incaricare una terza persona utilizzando una procura speciale redatta su carta semplice e munita della copia dei vostri documenti d’identità che, naturalmente, devono essere validi. Se non siete cittadini dell’Unione Europea e non siete residenti in Italia, la vostra firma dovrà essere autenticata.

L’istanza di celebrazione del matrimonio consolare
Preliminare alla richiesta di pubblicazioni è l’istanza di celebrazione del matrimonio consolare, sottoscritta da entrambi i nubendi, che può essere presentata di persona all’Ufficio consolare ovvero inviata per posta o e-mail accompagnata dalla fotocopia dei documenti d’identità. Ai sensi del D. Lgs. 71/2011, la celebrazione del matrimonio consolare può essere rifiutata quando vi si oppongano le leggi locali o quando le parti non risiedano nella circoscrizione. Qualora l’Ufficio consolare accolga l’istanza (in quanto ne ricorrano i requisiti previsti dalla normativa) i nubendi dovranno procedere alla richiesta delle pubblicazioni.

Se siete entrambi cittadini italiani e avete la residenza all’estero, dovete richiedere le pubblicazioni di matrimonio presso la Rappresentanza diplomatica o consolare dove sarà celebrato il matrimonio. Se risiedete in due circoscrizioni consolari diverse, le pubblicazioni vanno effettuate presso entrambe le Rappresentanze diplomatiche o consolari. Se uno di voi (italiano o straniero) ha la residenza in Italia mentre l’altro (cittadino italiano) ha la residenza all’estero, dovete richiedere le pubblicazioni di matrimonio alla Rappresentanza diplomatica o consolare dove sarà celebrato il matrimonio, che a sua volta le richiederà al Comune di residenza in Italia. Le pubblicazioni verranno pertanto effettuate in entrambi i luoghi di residenza. Se il nubendo italiano non è residente AIRE in Ungheria, il matrimonio non può essere celebrato in Ambasciata.

 

MORTE

L’atto di morte di un cittadino italiano deceduto in Ungheria deve essere trascritto in Italia.

Trascrizione dell’atto di morte tramite l’Ambasciata d’Italia in Budapest

L’atto di morte deve pervenire a questa Ambasciata in originale, accompagnato dal cosiddetto “Allegato UE n. 1191/2016” (in ungherese: “1191/2016. sz. EU-s melléklet”), che fornisce la traduzione in italiano e la dichiarazione di autenticità del documento.

L’allegato UE viene rilasciato dallo stesso ufficio ungherese che rilascia anche l’atto di morte.

L’atto di morte originale e l’allegato UE devono rimanere agli atti dell’Ambasciata, non possono essere restituiti; l’ufficio ungherese può comunque rilasciarne più copie, a richiesta.

La consegna dei documenti sopra indicati può avvenire di persona presso la Cancelleria consolare di questa Ambasciata (1143 Budapest XIV, Jávor utca 4) durante gli orari di apertura al pubblico: lunedì, martedì, giovedì e venerdì 9-12; lunedì anche 13:30-15:30; MERCOLEDI’ CHIUSO.

Non è necessario prendere appuntamento, ma è consigliabile preferire la fascia oraria 9-10.

Spedizione per posta raccomandata

La documentazione sopra indicata può essere anche inoltrata mediante posta raccomandata al seguente indirizzo:

Ambasciata d’Italia – Cancelleria consolare

1143 Budapest

Stefánia út 95.

Rilascio del passaporto mortuario

Nel caso in cui la famiglia del deceduto decida di farlo tumulare in Italia, oltre a consegnare il certificato di morte a questa Ambasciata, come sopra indicato, dovrà anche richiedere il rilascio del passaporto mortuario.

È preferibile incaricare un’agenzia funebre di effettuare il trasporto della salma o delle ceneri in Italia: in questo caso, sarà l’agenzia stessa a consegnare a questa Ambasciata il certificato di morte, insieme alla documentazione sanitaria necessaria al rilascio del passaporto mortuario.

 

NASCITA

I figli di cittadini italiani, anche se nati all’estero ed eventualmente in possesso di un’altra cittadinanza, sono cittadini italiani.
La loro nascita deve, pertanto, essere trascritta in Italia.
Per richiedere la trascrizione di una nascita, il connazionale può rivolgersi alla nostra Cancelleria Consolare, munito dei seguenti documenti:

  • atto di nascita (in originale o copia conforme all’originale) emesso dall’Ufficio di Stato Civile del Paese estero, debitamente legalizzato e tradotto (v. sezione Traduzione e Legalizzazione dei documenti);
  • dichiarazione sostitutiva comprovante la cittadinanza italiana di almeno uno dei genitori (se non iscritto nello schedario consolare).

In alternativa il connazionale potrà presentare l’atto, debitamente legalizzato e tradotto, direttamente al Comune italiano di appartenenza (vedi art. 12, comma 11, DPR 396/2000).

 

Riconoscimento di figlio naturale

l riconoscimento di figlio naturale risulta di norma nell’atto di nascita estero da trascrivere in Italia (v. sezione Nascita).
Esso tuttavia può anche essere contenuto in un atto separato, formato successivamente alla nascita, presso il locale Ufficiale di stato civile o un notaio.
Per essere valido in Italia il riconoscimento effettuato all’estero secondo la normativa locale deve rispettare le condizioni previste dal nostro Ordinamento (art. 250 e seguenti Codice civile) e deve essere contenuto in un atto debitamente legalizzato e tradotto in italiano (v. sezione Traduzione e Legalizzazione dei documenti).

Qualora l’atto di riconoscimento straniero, risultante dall’atto di nascita o da atto separato, non risulti conforme ai requisiti contemplati dalla sopra citata normativa, sarà necessario effettuare il riconoscimento di figlio naturale presso l’Ufficio consolare competente con un verbale ad hoc che andrà ad integrare l’atto di nascita da trascrivere.
Il riconoscimento di figlio naturale può risultare anche da una sentenza straniera che, qualora rispondente ai requisiti previsti dalla Legge n.218/1995, potrà essere riconosciuta in Italia.

 

Riconoscimento di sentenze straniere (divorzio, adozione, cambiamento di nome o cognome o altro)

La legge di diritto internazionale privato n. 218/1995 prevede, quale regola generale, l’automatica efficacia in Italia di sentenze straniere che rispettino alcuni requisiti basilari di compatibilità con l’ordinamento italiano. Fa eccezione il riconoscimento in Italia di sentenze straniere di adozione di minori.

I provvedimenti stranieri devono essere trascritti presso il Comune italiano competente.

Le sentenze straniere, munite di legalizzazione e traduzione in italiano, possono essere presentate per la trascrizione in Italia:

al Comune italiano, direttamente dall’interessato;
oppure al Consolato italiano nella cui circoscrizione è stata emessa la sentenza.
Per richiedere la trascrizione è necessario esibire un documento di identità in corso di validità e produrre:

istanza di trasmissione della sentenza sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 attestante la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 64 della legge 218/1995 nella quale si dichiara che la sentenza non è contraria ad altre sentenze pronunciate da un giudice italiano e che non pende un giudizio davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti;
copia integrale della sentenza completa dei requisiti di cui all’art. 64, debitamente legalizzata e tradotta.

Per la trascrizione delle sentenze di divorzio emesse in un paese UE si fa riferimento a quanto stabilito dal Regolamento (CE) 2201/2003 del 27.11.2003. L’Autorità competente dello Stato membro in cui è stato pronunciato il divorzio rilascia, su richiesta dell’interessato, un certificato utilizzando il modello standard previsto dal suddetto Regolamento, che non necessita di traduzione e non deve essere legalizzato. L’interessato dovrà esibire un documento di identità in corso di validità e dovrà allegare al suddetto certificato una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà resa ai sensi dell’art. 47 DPR 445/2000, attestante la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 22 del suddetto Regolamento.

 

Unioni Civili – Convivenze di fatto

Il 5 giugno 2016 è entrata in vigore nell’ordinamento italiano la legge 20 maggio 2016, n. 76 (pubblicata nella G.U. del 21 maggio 2016 n.118) sulle unioni civili tra persone delle stesso sesso e le convivenze di fatto.

La legge disciplina, da un lato, il legame fra due persone dello stesso sesso, denominato “unione civile” e, dall’altro, la convivenza di fatto tra due persone dello stesso sesso o di sesso diverso.

1. Unioni civili

L’Unione civile costituisce una formazione sociale tra persone dello stesso sesso dalla quale deriva una variazione dello stato civile delle parti.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2016 n. 144, vigente dal 29 luglio u.s., ne ha dettato una disciplina transitoria. Da tale data è quindi possibile costituire unioni civili tra persone dello stesso sesso presso i Comuni italiani e, per i cittadini residenti all’estero, presso i Consolati d’Italia.

Il cittadino italiano iscritto all’AIRE che intende costituire all’estero un’unione civile può, quindi, rivolgersi all’Ufficio consolare italiano competente per residenza. Contestualmente alla costituzione dell’unione civile, le due parti possono eventualmente rendere le dichiarazioni relative alla scelta del cognome comune e/o al regime patrimoniale dei beni.

Le unioni civili costituite presso l’Ufficio consolare italiano sono trascritte negli archivi dello stato civile del Comune di iscrizione AIRE.

Si ricorda che ai sensi della Convenzione di Vienna del 1963 sulle relazioni consolari, l’autorità consolare italiana può svolgere le funzioni di ufficiale dello stato civile in quanto non ostino le leggi e i regolamenti dello Stato di accreditamento. Pertanto non sempre è possibile procedere alla costituzione di unioni civili all’estero.

Le disposizioni contenute nel decreto transitorio prevedono anche la trascrizione in Italia degli atti di matrimonio o di unione civile tra persone dello stesso sesso – delle quali almeno una di cittadinanza italiana – costituite di fronte alle autorità estere.

La richiesta di trascrizione deve essere presentata all’Ufficio consolare italiano all’estero della circoscrizione di residenza.

2. Convivenze di fatto

La convivenza di fatto regolata dalla legge n. 76/2016 ha una natura diversa dalle unioni civili e non modifica lo stato civile delle parti.

Il cittadino italiano residente all’estero può dichiarare la “convivenza di fatto” con persona dello stesso sesso o di sesso diverso presso l’Ufficio consolare competente per residenza. Presso lo stesso ufficio il cittadino italiano residente all’estero può stipulare il “contratto di convivenza” previsto dal comma 50 della legge n. 76/2016 o chiedere l’autenticazione delle sottoscrizioni in calce al contratto stesso. Il contratto di convivenza è regolato dalla legge italiana solo se i contraenti sono entrambi cittadini italiani o risiedono in Italia; se i due contraenti hanno diversa nazionalità e risiedono in un Paese estero, la legge applicabile sarà quella di tale Paese.