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Domande frequenti

 

Domande frequenti

 

Come si ottiene il RILASCIO del passaporto e quale documentazione occorre?

Per il rilascio del passaporto occorre presentarsi all’Ufficio Passaporti della Rappresentanza Consolare nella cui circoscrizione il cittadino è residente con la seguente documentazione:
• formulario di Richiesta del Passaporto firmato dall'interessato;
• carta d’identità o altro documento di riconoscimento;
• due fotografie recenti (uguali, frontali, a colori formato 24x32 mm - sfondo bianco).
NB: Un cittadino italiano può richiedere il rilascio del passaporto presso una circoscrizione consolare in cui non è residente, ma l'emissione avverrà solo previa concessione di apposita Delega da parte dell'Ufficio passaporti (della Questura o del Consolato) competente per luogo di residenza del richiedente.Cio' comporta inevitabilmente tempi di trattazione piu' o meno lunghi, che dipendono dalla celerita' dell'ufficio che concede la Delega.
Vedi formulario per rilascio passaporto su: Modulistica

Può un MINORENNE ottenere il rilascio del passaporto e quale documentazione occorre?

Un minorenne può ottenere un PASSAPORTO INDIVIDUALE sin dalla nascita,  ha validità fino a tre anni per i minori di anni tre, cinque anni per i minori  compresi fra tre e diciotto anni e deve essere richiesto su  domanda firmata da entrambi i genitori o da quello esercente  in esclusiva la potestà genitoriale.
 
Tuttavia, i minori di anni quattordici devono viaggiare in compagnia di uno dei genitori o di un adulto al quale i minori vengono affidati, con apposita dichiarazione,  dai genitori.

 

 

N.B. Dal 26 giugno 2012 anche i bambini che risultano già iscritti sul passaporto dei genitori possono viaggiare solo se muniti di passaporto individuale o di carta di identita’. ( Vedi apposito avviso su sito Ambasciata)

 

 

 

N.B. I minori possono ottenere la carta di identità in qualsiasi età, purché’ residenti AIRE  in Ungheria e inseriti  -  come previsto per gli adulti – negli appositi elenchi  CIC del Ministero dell’Interno.  (Vedi modulistica sito Ambasciata)

 

 

 

 

 

 

 

N.B. Ai fini del rilascio del passaporto, se il minore è nato all'estero e non è stato ancora registrato in Italia, è necessario presentare il suo atto di nascita, su formulario plurilingue;   se il minore   è nato fuori dell’Ungheria,    il certificato   tradotto e munito di apostilla come indicato dal   Consolato competente per nascita, può’ essere consegnato al consolato di residenza, sottostando ai tempi più lunghi necessari per la verifica della validità formale e sostanziale dell’atto stesso.


Cosa occorre fare per iscriversi all’A.I.R.E.?

Per iscriversi all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero il cittadino italiano deve presentarsi entro 90 giorni dal trasferimento nel Paese straniero presso l’Ufficio consolare nella cui circoscrizione è immigrato per presentare la dichiarazione d'immigrazione.
Per ottenere l’iscrizione, occorre esibire i seguenti documenti:


• Carta d’identità o passaporto italiano valido (per i paesi non aderenti all’UE);
• prova/e della stabile residenza all’estero;
• documento di riconoscimento.


Il Consolato provvede poi al successivo inoltro al Comune ( anche se il cittadino ha già dato comunicazione al suo Comune di residenza prima della partenza, l'iscrizione all'A.I.R.E. non diviene effettiva fino alla conferma da parte del consolato italiano del paese estero di trasferimento e dietro presentazione di idonea documentazione).  

 

Perché è importante iscriversi all’A.I.R.E.?

L'iscrizione all’A.I.R.E. è molto importante per ottenere certificati anagrafici ed altri documenti e per mantenere i diritti elettorali all’estero. Inoltre, solo gli iscritti all'AIRE possono godere dei servizi consolari per i quali è richiesta la residenza all'estero e delle agevolazioni burocratico-amministrative.
Il cittadino italiano all’estero  deve inviare in Italia,   tramite Consolato, tutte le eventuali variazioni di stato civile (nascite, matrimonio, morti) che si verifichino all'estero, nonché il cambiamento d'indirizzo (quest'ultimo   è  fondamentale affinché si possa ricevere tempestiva notizia della data di ogni consultazione elettorale).

 

CITTADINANZA – MODALITÀ DI ACQUISTO AUTOMATICHE

1. Per filiazione 2. Per nascita sul territorio italiano – in ogni caso in cui i genitori siano ignoti o apolidi o non trasmettano la propria cittadinanza al figlio secondo la legge dello Stato al quale essi appartengono; – nel caso in cui il figlio di ignoti venga trovato abbandonato in territorio italiano e non si riesca a determinarne lo status civitatis. 3. Per riconoscimento di paternità o maternità, durante la minore età del figlio (ne caso in cui il figlio riconosciuto sia maggiorenne, è necessaria la elezione di cittadinanza da parte di quest’ultimo entro un anno dal riconoscimento stesso) 4. Per adozione sia che il minore straniero sia adottato da cittadino italiano mediante provvedimento dell’Autorità Giudiziaria italiana, sia nel caso in cui l’adozione venga pronunciata all’estero e resa efficace in Italia con ordine (emanato dal Tribunale per i minorenni) di trascrizione nei Registri dello Stato Civile
Se l’adottato è maggiorenne, può acquistare la cittadinanza italiana per naturalizzazione, decorso un periodo di residenza legale in Italia di 5 anni successivamente all’adozione (vedi Normativa consolare, cittadinanza).


 

Le donne sposate con uno straniero perdono la cittadinanza italiana?


Le donne sposate prima del 01/01/1948 con stranieri e acquisenti automaticamente la cittadinanza del marito per matrimonio, possono riacquistare la cittadinanza italiana, anche se residenti all’estero, con una semplice dichiarazione. Le donne che abbiano automaticamente acquistato una cittadinanza straniera per matrimonio contratto dopo 01/01/1948, comunque non perdono la cittadinanza italiana per il fatto dell’acquisto automatico della cittadinanza straniera del marito.


 

AUTOCERTIFICAZIONI

Quali certificati possono essere sostituiti dall’autocertificazione?


Secondo la legge n.15/1968, si può ricorrere all’autocertificazione nei seguenti casi:


• data e luogo di nascita;
• la residenza;
• la cittadinanza;
• il godimento dei diritti politici;
• lo stato di celibe, coniugato o vedovo;
• lo stato di famiglia;
• l’esistenza in vita;
• la nascita del figlio;
• il decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
• la posizione agli effetti degli obblighi militari;
• l’iscrizione in albi o elenchi tenuti dalla Pubblica Amministrazione.

NB In applicazione della legge italiana,   nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i gestori di pubblici servizi   i cittadini italiani    non debbono   più dimostrare con certificati le qualità di cui sopra ma  solo con auto autocertificazioni:  Vedi modello su Modulistica


 

ATTI NOTARILI


• L’Ufficio Notarile del Consolato è rivolto solo ai cittadini italiani ed deputato a ricevere gli atti tra vivi e quelli di ultima volontà, a curare il loro deposito   rilasciandone  copie ed estratti. Il servizio notarile è  dovuto anche  ai cittadini italiani che si trovino all'estero in via   temporanea.   


 Il cittadino italiano all'estero può, in alternativa, formalizzare l'atto presso un pubblico notaio ufficialmente accreditato nel Paese di residenza. N.B.Una differenza sostanziale tra il notaio in Italia e l'Autorità consolare è che quest’ultima deve limitare il suo consiglio, se richiesto, al campo giuridico, con speciale riguardo alla validità degli atti che le si domanda di ricevere. La sua assistenza deve limitarsi alla legalità degli atti e NON alla loro utilità economica.


I servizi notarili più frequentemente richiesti ad un Ufficio consolare sono:


1. procure
2. testamento pubblico
3. atti pubblici
4. attività di autenticazione


 

Procure


 

Che cos’è una procura?


La procura è un atto con il quale si dà la facoltà ad un’altra persona di agire in propria vece e rappresentanza ed a compiere gli atti necessari per raggiungere un determinato scopo (es. vendere, acquistare, amministrare, fare donazione, accettare donazione, costituire o sciogliere società, richiedere pubblicazioni di matrimonio, ecc.).


In quali categorie si dividono le procure?


Le procure si dividono in due categorie:


• procure generali: con questi atti l'interessato affida al rappresentante la gestione di tutti i suoi affari, sia presenti sia futuri. La procura generale è rilasciata a tempo indeterminato.  
• procure speciali: con questi atti l'interessato affida al rappresentante la gestione di una parte dei suoi affari. La procura speciale cessa di avere efficacia nel momento in cui l’incarico particolare per il quale è stata rilasciata si conclude.

 

ADOZIONI INTERNAZIONALI


La tematica relativa alle adozioni internazionali è regolata dalla legge n.183/84 come modificata dalla legge n.476/98 di “ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l’Aja, il 29 maggio 1993” e dalla legge n°149 del 2001.
La Convenzione dell'Aja ha come scopo principale quello di stabilire garanzie affinché le adozioni internazionali si svolgano nel superiore interesse del minore e nel rispetto dei diritti fondamentali che gli sono riconosciuti dal diritto internazionale, d'instaurare un sistema di cooperazione fra gli Stati contraenti al fine di assicurare il rispetto di queste garanzie, nonché prevenire il fenomeno della sottrazione e della vendita di minori. Ne sono membri finora i seguenti Paesi: Messico, Romania, Sri Lanka, Cipro, Polonia, Spagna, Ecuador, Perù, Costa Rica, Burkina Faso, Filippine, Canada, Venezuela, Finlandia, Svezia, Danimarca, Norvegia, Olanda, Francia, Colombia, Australia, El Salvador, Israele, Brasile, Austria, Cile, Panama, Italia, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Germania, Slovenia, Bolivia, Bulgaria, Lussemburgo, Svizzera, India, Lettonia, Regno Unito, Ungheria. Per ottenere l’idoneità all’adozione, occorre che:


1. la coppia sia coniugata da un minimo di tre anni (N.B. E’ accettata la convivenza more uxorio per almeno tre anni solo se documentata);
2. tra i coniugi non sussista separazione (nemmeno di fatto);
3. l’età degli adottanti superi di almeno 18 e di non più di 45 anni l’età dell’adottando (N.B. L’adozione è possibile quando il limite massimo viene superato da uno solo degli adottanti e in misura non superiore a dieci anni);
4. gli aspiranti genitori siano valutati idonei ad educare, istruire e in grado di mantenere i minori che intendono adottare.
Possono adottare le coppie italiane residenti all'estero?
L'adozione pronunciata dall'Autorità competente di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani, che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia dal Tribunale per i Minorenni, purché conforme ai principi della Convenzione (art.36 della legge n°184 del 1983 come modificato dalla legge n°476/1998). Il Tribunale per i Minorenni competente è quello del luogo di ultima residenza della coppia o, nel caso in cui non sia possibile stabilire quale sia stata l'ultima residenza, quello di Roma. Come si effettua la domanda di adozione? Quale documentazione va fornita e a quale autorità?
L’autorità a cui rivolgersi per un’adozione internazionale è il Tribunale per i Minorenni competente per il territorio di residenza. Gli aspiranti genitori adottivi devono rivolgersi all’ufficio di cancelleria civile per presentare la "dichiarazione di disponibilità" all'adozione internazionale. Oltre alla dichiarazione, i richiedenti dovranno allegare i seguenti documenti in carta semplice:


1. Certificato di nascita;
2. Stato di famiglia;
3. Dichiarazione di assenso all'adozione da parte dei propri genitori, resa nella forma della dichiarazione sostitutiva di atto notorio; (certificato di morte dei genitori se deceduti);
4. Certificato medico;
5. Certificazione del reddito: ad es. mod.101 o mod.740;
6. Certificato del Casellario giudiziale;
7. Atto notorio oppure dichiarazione sostitutiva con l'attestazione che tra i coniugi non sussiste separazione personale neppure di fatto.


N.B. Nel caso di cittadini italiani residenti all'estero, il tribunale competente al quale ci si deve rivolgere per inoltrare la domanda è quello dell'ultimo domicilio dei coniugi e, in mancanza di precedente domicilio, è il Tribunale per i minorenni di Roma.
 


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