Termine dello stato di emergenza. Il Decreto Legge 24 del 24 marzo 2022 sancisce, a partire dal 1° aprile 2022, la fine dello stato di emergenza in Italia.
Il 16 giugno 2022, il Consiglio dei Ministri ha approvato il Decreto Legge n. 68/2022, attraverso il quale vengono introdotte novità in materia di infrastrutture e mobilità sostenibili, prorogando al 30 settembre 2022 l’obbligo dell’uso delle mascherine FFP2 sui mezzi pubblici di trasporto, esclusi gli aerei, nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) e nelle strutture sanitarie in generale.
Non è più obbligatorio, bensì "raccomandato" indossare la mascherina in tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico in cui non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza.
Fino al 31 dicembre 2022 rimarrà in vigore l'obbligo vaccinale con la sospensione dal lavoro per gli esercenti le professioni sanitarie e i lavoratori negli ospedali e nelle RSA (fino alla stessa data rimarrà anche l’obbligo di green pass per visitatori in RSA e reparti di degenza degli ospedali), mentre decade l'obbligo vaccinale per gli over 50 e le altre categorie prima interessate (insegnanti di scuola e università, personale scolastico, forze dell’ordine).
Dal 1° aprile è cessato l’obbligo di green pass per il consumo di cibo e bevande all’aperto, per l'accesso a negozi e uffici pubblici, per l'utilizzo di mezzi di trasporto e per i servizi alla persona (come estetisti e parrucchieri).
Il green pass base continuerà ad essere richiesto, oltre che per i luoghi di lavoro (con possibilità di smart working semplificato fino al 30 giugno), per l’accesso, fino al 30 aprile, a ristoranti al chiuso e ai mezzi di trasporto a lunga percorrenza.
Dal 1° al 30 aprile 2022 il green pass rafforzato continuerà ad essere obbligatorio per le seguenti attività:
-piscine, palestre, sport di squadra e centri benessere;
-convegni e congressi;
-centri culturali, sociali e ricreativi (esclusi centri educativi per l’infanzia e centri estivi);
-attività di sale da gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
-attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
-partecipazione a spettacoli aperti al pubblico, nonché competizioni sportive, che si svolgono al chiuso.
Utilizzo di dispositivi di protezione.
Fino al 30 aprile 2022, rimane in vigore l’obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 in tutti i luoghi al chiuso (eccetto case private e scuole).
Inoltre, sempre fino al 30 aprile, vanno indossate le mascherine FFP2 per:
- l’utilizzo dei mezzi di trasporto, come aerei, navi e traghetti, treni, autobus;
- l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie;
- gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri locali assimilati;
- eventi e competizioni sportive.
Provvedimenti passati:
Decreto Legge n. 1 del 7 gennaio 2022. Il provvedimento introduce, dall’8 gennaio 2022 e fino al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale per prevenire l'infezione dal virus SARS-CoV-2 per tutti i cittadini italiani e per i cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea residenti in Italia che abbiano compiuto i 50 anni di età o che compiano 50 anni di età entro il 15 giugno 2022 (salvo in caso di accertato pericolo per la salute).
Esteso anche l'uso del green pass base (vaccinazione, guarigione o tampone):
· dal 20 gennaio a chi accede ai servizi alla persona;
· dal 1° febbraio a chi accede a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari e altre attività commerciali.
Il 24 novembre il Consiglio dei Ministri ha approvato nuove misure di contenimento della pandemia. A decorrere dal 6 dicembre 2021 viene introdotto il cosiddetto “super green pass”, una versione rinforzata della certificazione verde emessa solo dopo avvenuta vaccinazione o guarigione. Fino al 15 gennaio (in zona bianca) e anche successivamente (in zona gialla o arancione) solo il super green pass consentirà l'accesso a spettacoli, manifestazioni sportive, ristorazione al chiuso, feste, discoteche, e cerimonie pubbliche, salve le eccezioni per gli accompagnatori di persone non autosufficienti per età o disabilità. Il green pass «rinforzato» ha validità di 6 mesi dall’ultima somministrazione del vaccino o dal certificato di avvenuta guarigione. Il green pass «base», rilasciato a chi si sottopone a tampone molecolare o antigenico, ha validità di 72 ore se rilasciato con tampone molecolare negativo o 48 ore se rilasciato con tampone antigenico negativo. L’obbligo di certificazione verde, anche nella forma di base, continua nei casi non citati sopra per cui è già previsto, ed inoltre è esteso a: trasporti ferroviari regionali e interregionali, trasporto pubblico locale, alberghi, spogliatoi per l’attività sportiva.
In forza alla Circolare del Ministero della Salute n. 50269 del 4 novembre 2021, recante "Indicazioni per la dose di richiamo in soggetti vaccinati all'estero con un vaccino non autorizzato dall'EMA", le persone vaccinate all'estero con prodotti NON autorizzati dall'EMA (European Medicines Agency) possono ricevere una dose di richiamo "booster" con vaccino a m-RNA (Comirnaty di Pfizer/BioNTech; Spikevax di Moderna) a partire da 28 giorni e fino a un massimo di 180 giorni dal completamento del ciclo primario. Il ciclo vaccinale cosi' integrato e' riconosciuto come equivalente ai fini del rilascio della certificazione verde Covid-19. Superato il termine massimo di 6 mesi dal completamento del ciclo primario con vaccino non autorizzato da EMA, così come in caso di mancato completamento dello stesso, e' possibile procedere ex novo con un ciclo vaccinale completo con vaccino a m-RNA. La norma si riferisce ai cittadini che sono stati vaccinati all'estero con un vaccino non autorizzato dall'EMA e che hanno i requisiti per richiedere la terza dose in Italia.
DL n. 125 del 7 ottobre 2020 fino al 31 gennaio 2021. Il provvedimento amplia l’obbligo in Italia di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, ma anche al chiuso. Introdotte ulteriori limitazioni per chi entra in territorio nazionale, dopo aver soggiornato o transitato in Belgio, Francia, Paesi Bassi, Regno Unito, Repubblica Ceca e Spagna.
DPCM 7 settembre 2020 fino al 7 ottobre 2020. Il provvedimento proroga le misure di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale previste dal DPCM 7 agosto 2020, nonché le disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della Salute del 12 agosto e del 16 agosto 2020.
DPCM del 7 Agosto 2020 fino al 7 settembre 2020. Il provvedimento contiene indicazioni e misure proporzionate alla situazione attuale. Confermati l'obbligo dell'utilizzo delle mascherine nei luoghi chiusi aperti al pubblico, il rispetto della misura del distanziamento sociale di almeno 1 metro tra le persone e la raccomandazione del lavaggio corretto e frequente delle mani (art. 1 Dpcm).
Per effetto del DL n. 111 del 6 agosto 2021, ai soli soggetti muniti di certificazione verde COVID-19 è consentito l’accesso ai servizi di ristorazione al chiuso, limitatamente alla consumazione al tavolo, spettacoli, eventi e competizioni sportive anche all’aperto, musei, mostre e luoghi di cultura piscine, palestre, centri benessere, al chiuso, sagre, fiere, convegni e congressi, centri termali, parchi tematici e di divertimento, centri culturali, sociali e ricreativi al chiuso, sale giochi e simili, concorsi pubblici.
Le disposizioni del Decreto Legge non si applicano a coloro i quali sono esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti che presentino un’adeguata attestazione medica.
La normativa si applica uniformemente alle Regioni italiane così suddivise in base al variare di ambedue i parametri di ospedalizzazione (ricoveri in area medica e occupazione di terapie intensive):
- Zona bianca: con tasso di ospedalizzazione non superiore al 15% e tasso di occupazione posti letto in terapia intensiva non superiore al 10% ;
- Zona gialla: con tasso di ospedalizzazione superiore al 15% e tasso di occupazione posti letto in terapia intensiva superiore al 10%;
- Zona arancione: con tasso di ospedalizzazione superiore al 30% e tasso di occupazione posti letto in terapia intensiva superiore al 20%;
- Zona rossa: con tasso di ospedalizzazione al 40% e tasso di occupazione posti letto in terapia intensiva al 30%
Il nuovo Decreto lascia invariato il parametro sull'incidenza settimanale dei contagi, che da solo non è comunque determinante per far cambiare colore alla Regione.
● Con l'Ordinanza del Ministro della Salute del 18 giugno 2021, per i Paesi dell'elenco C (tra cui rientra l'Ungheria) è possibile l'ingresso, alternativamente, con test anti-COVID negativo, certificato di guarigione o certificato di vaccino approvato dall'EMA. I certificati stranieri sono riconosciuti in automatico, purché redatti in italiano, inglese, francese o spagnolo. La compilazione del Passenger Locator Form non è richiesta per i movimenti in fascia transfrontaliera.
● Con l'Ordinanza del Ministro della Salute del 14 maggio 2021, per gli ingressi in Italia dai Paesi inclusi nell'elenco C (tra cui l'Ungheria), è rimosso l’obbligo di sorveglianza sanitaria e di isolamento fiduciario.
● Con l'Ordinanza n. 7/2021 del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19 e per l'esecuzione della campagna vaccinale nazionale, sono state ammesse alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2 alcune ulteriori categorie di cittadini, tra cui i cittadini italiani iscritti all'AIRE che si trovano temporaneamente sul territorio nazionale:
- Regioni e Province autonome sono chiamate ad adeguare le proprie procedure per consentire l'inserimento dei cittadini iscritti all'AIRE tra i beneficiari di vaccinazione e definire le misure per la somministrazione agli aventi diritto. Tramite un servizio telematico dedicato, una volta aggiornati i rispettivi portali, la verifica sullo stato di iscrizione all'AIRE dei connazionali richiedenti potra' essere effettuata direttamente dalle Regioni e Province autonome, senza necessità d'intervento da parte dell'Ambasciata;
- gli interessati devono consultare i siti regionali adibiti alla prenotazione della vaccinazione, controllando se rientrino nei criteri di priorità e di rischio previsti.
● Ordinanza del Ministro della Salute del 30 marzo 2021, Ordinanza del Ministro della Salute del 2 aprile 2021 e Ordinanza del Ministro della Salute del 16 aprile 2021. Fino al 15 maggio, coloro i quali vogliano entrare in territorio italiano dovranno necessariamente sottoporsi ad un test Covid antigenico o molecolare prima della partenza. Indipendentemente dall’esito di tale test, si dovrà osservare un periodo di cinque giorni di quarantena presso la propria abitazione o dimora. Al termine dei cinque giorni di quarantena andrà effettuato un ulteriore test antigenico o molecolare. Tale disposizione è valida per coloro i quali intendano rientrare in Italia dai seguenti Paesi, inclusi nell’ elenco “C”:
Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Svizzera, Andorra, Principato di Monaco.
Vietato inoltre l'ingresso in Italia a coloro i quali abbiano soggiornato o transitato in Bangladesh, India o Sri Lanka nei 14 giorni precedenti.
● DPCM 2 marzo 2021 valido fino al 27 marzo, con il quale si conferma il divieto già in vigore di spostarsi tra Regioni o Province autonome diverse, con l’eccezione degli spostamenti dovuti a motivi di lavoro, salute o necessità.
Inoltre, a partire dal giorno 6 marzo fino al 6 aprile 2021, si introducono alle norme già in vigore, le seguenti novità:
- si amplia il novero dei Paesi interessati della sperimentazione dei voli cosiddetti “COVID tested”. A chi è stato in Brasile nei 14 giorni precedenti è consentito l’ingresso in Italia anche per raggiungere domicilio, abitazione o residenza dei figli minori.
- Si istituiscono le zone bianche, nelle quali si prevede la cessazione delle misure restrittive previste per la zona gialla, pur continuando ad applicarsi le misure anti-contagio generali (obbligo di indossare la mascherina e quello di mantenere le distanze interpersonali) e i protocolli di settore. Verranno costantemente monitorati gli effetti dell’allentamento delle misure per verificare la necessità di adottarne eventualmente ulteriori. Una mappa aggiornata delle zone è disponibile sul sito del Governo italiano.
- Si consente, nelle zone gialle, la riapertura di musei, teatri e cinema nei giorni infrasettimanali e garantendo un afflusso controllato. Solo dal 27 marzo, potranno aprire anche nei giorni festivi, seguendo specifiche norme anti-contagio.
- In tutte le zone è stato eliminato il divieto di asporto dopo le ore 18 per gli esercizi di commercio al dettaglio di bevande da non consumarsi sul posto. Tuttavia, restano chiuse palestre, piscine e impianti sciistici; restano sospesi gli eventi che comportano assembramenti (fiere, congressi, eventi con pubblico).
● Decreto Legge n. 2 del 14 gennaio 2021 sulle misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale. Si suddivide il territorio in 4 tipologie di aree sulla base alla differente gravità della situazione epidemiologica (bianco, giallo, arancione e rosso). Per una fotografia aggiornata sulla suddivisione regionale delle zone di rischio è possibile consultare il sito del Governo italiano.
Dal 16 gennaio 2021 al 15 febbraio 2021, sull'intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. Nelle regioni di colore arancione e rosso, sono vietati gli spostamenti tra Comuni diversi ad eccezioni di quelli con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti per i quali gli spostamenti possono avvenire entro un raggio di 30 km, purché non verso il capoluogo di Provincia. In ogni caso, nelle regioni di colore arancione e rosso, ogni spostamento deve essere motivato tramite apposita autodichiarazione.
● DPCM 3 dicembre 2020 sulle misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale. Di seguito le principali innovazioni del provvedimento.
- Limitatamente al periodo 21 dicembre-6 gennaio (periodo in cui anche i movimenti interregionali saranno limitati in Italia), obbligo di quarantena sia per i residenti in Italia che abbiano viaggiato in Paesi UE+ (raggruppamento che include i Paesi UE, i Paesi Schengen e il Regno Unito), sia per i residenti all’estero, in caso di rientro in Italia per motivi non essenziali (ovvero per motivi diversi da quelli indicati all’art. 6 comma 1 del DPCM, cioè principalmente lavoro, assoluta urgenza, salute, studio, rientro presso la propria residenza, domicilio o abitazione);
- a partire dal 10 dicembre introduzione dell’obbligo di esibire il risultato negativo di un tampone per chiunque provenga da tutti i Paesi UE+. Sarà necessario esibire il risultato negativo di un tampone, quest’ultimo dovrà essere stato effettuato nelle 48 ore antecedenti l’ingresso in Italia (e non più 72 ore prima). Il tampone dovrà necessariamente essere effettuato prima della partenza e non più anche all’arrivo in Italia;
- obbligo, per chi fa ingresso nel territorio nazionale dopo aver soggiornato o transitato in uno dei Paesi della lista C dell'allegato 20, di sottoporsi a tampone molecolare (salvo le consuete eccezioni, transfrontalieri e voli Covid free inclusi). Il tampone molecolare, nei casi in cui è richiesto, dovrà essere effettuato nelle 48 ore precedenti all’ingresso in Italia (non sarà più, quindi, possibile sottoporsi a tampone entro le 72 ore dall’arrivo);
- obbligo, per chi ha soggiornato o transitato in uno dei Paesi dei cui alla lista C dell'allegato 20 tra il 21 dicembre ed il 6 gennaio per motivi non di necessità, di sottoporsi all’ingresso in Italia a sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;
- obbligo per chi ha soggiornato o transitato in uno dei Paesi dei cui alla lista C dell'allegato 20 tra il 21 dicembre ed il 6 gennaio (corrispondente al periodo di blocco dei movimenti interregionali in Italia) per motivi non di necessità, di sottoporsi all’ingresso in Italia a sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario;
- obbligo per chiunque faccia ingresso nel territorio nazionale da Paesi degli elenchi B, C e D dell'allegato 20 di presentare al vettore all’atto dell’imbarco una dichiarazione recante l’indicazione dei Paesi in cui la persona ha soggiornato o transitato nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia e, per chi proviene dai Paesi dell’elenco E, anche recante anche i motivi dello spostamento, nonché - per chi proviene dai Paesi di cui agli elenchi D e E - l’indirizzo dell’abitazione in cui sarà svolto il periodo di isolamento fiduciario, il mezzo di trasporto usato per raggiungerla e un recapito telefonico.
● DPCM 3 novembre 2020 sulle misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale. Il DPCM istituisce 3 tipologie di aree (gialla, arancione e rossa), caratterizzate da specifiche restrizioni in base alla differente gravità della situazione epidemiologica.
● DPCM 24 ottobre 2020 sulle misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale.
● DPCM 18 ottobre 2020 sulle misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza Covid-19. Il DPCM resterà in vigore fino al 13 novembre.
● DPCM 13 ottobre 2020 sulle misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale.
● Dal 15 giugno è in vigore il DPCM 11 giugno 2020, che inaugura la Fase 3 della lotta al COVID-19. Il DPCM non contiene novità sostanziali sugli spostamenti da e per l’estero, la cui disciplina rimane immutata fino al 30 giugno. Tra i pochi aggiornamenti introdotti, l’estensione da 72 (prorogabili per particolari motivi) a 120 ore della durata delle brevi visite in Italia e delle brevi missioni all’estero senza obbligo di quarantena. È possibile fare riferimento al sito del Ministero per le FAQ sul rientro in Italia dall’estero.
● DPCM 17 maggio 2020 (vedere in particolare artt. 4, 5 e 6) - DL 16 maggio 2020, n.33
Per maggiori informazioni:
FAQ MAECI Cittadini italiani in rientro dall'estero e stranieri in Italia
FAQ English
FAQ sulle misure adottate in Italia
Proroga validità di documenti di riconoscimento
Si informa che con la conversione in Legge del Decreto Legge del 7 ottobre 2020 (Legge n. 159 del 27 novembre 2020), è stata prorogata al 30 aprile 2021 la validità di passaporti e carte di identità elettroniche (tranne che ai fini dell’espatrio).
Proroga della validità delle patenti
Aggiornamenti sulla proroga dei termini di validità delle patenti ai sensi dell'articolo 103 del DL n.18 del 17 marzo 2020, come da ultimo modificato dall’art. 1 del DL n. 221 del 24 dicembre 2021, e del Regolamento (UE) 2021/267 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2021, cd "Omnibus II".
Vedasi anche la Circolare della Direzione Generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili n. 0039841 del 27/12/2021 e la corrispondente tabella riassuntiva.
Proroga della validità delle patenti di guida italiane per la circolazione sul territorio dell'UE e del SEE - eccetto l'Italia - e proroga delle patenti rilasciate da diverso Paese UE o SEE per la circolazione sul territorio italiano (salvo in caso di diversa indicazione dello Stato di rilascio):
- per le patenti con scadenza originaria tra il 1° febbraio 2020 e il 31 maggio 2020, la scadenza è prorogata di 13 mesi a decorrere dalla data di scadenza originaria; (*)
- per le patenti con scadenza originaria tra il 1° giugno 2020 e il 31 agosto 2020, la scadenza è prorogata al 1° luglio 2021; (*)
- per le patenti con scadenza originaria tra il 1 settembre 2020 e il 30
giugno 2021, la scadenza è prorogata di 10 mesi a decorrere dalla data della scadenza originaria. (**)
(*) si applicano i sette mesi di proroga, decorrenti dalla data originaria di scadenza, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/698 e, a seguire, gli ulteriori sei mesi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento 2021/267, ma non oltre la data del 1 luglio 2021;
(**) si applicano i dieci mesi di proroga di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267;
Per quanto riguarda - invece - la circolazione sul suolo nazionale, alla luce delle disposizioni attualmente vigenti in materia, la validità delle patenti rilasciate in Italia, quali titoli abilitativi alla guida è così prorogata:
- per le patenti con scadenza originaria tra il 31 gennaio 2020 e il 31 marzo 2022, la scadenza è prorogata al 29 giugno 2022. (*)
(*) si applicano le disposizioni di cui all'articolo 103, commi 2 e 2 sexies, del DL n. 18 del 2020, come convertito e successive modifiche: in tali casi, la disposizione nazionale è di maggior favore rispetto alle disposizioni UE;
(**) si applicano i dieci mesi di proroga di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/267
Si rammenta che le predette proroghe non si applicano alla patente quale documento di riconoscimento.
Személyazonosságot igazoló okmányok meghosszabbítása
Tájékoztatjuk, hogy a 2020.október 7. Kormányrendelet törvénnyé változtatása következtében (2020.november 27.159.törvény) az útlevelek és az elektronikus személyi igazolványok érvényessége (kivéve a külföldre való kiutazási jogosultságot) 2021. április 30-ig lett meghosszabbítva.
Jogosítvány érvényességének meghosszabbítása
A 2021. december 24-i 221. sz. tvr. által módosított 2020. március 17-i 18. sz. tvr., valamint az Európai Parlament és Tanács 2021. február 16-i, ún. “Omnibus II” rendelete értelmében, tekintetbe véve a Közlekedési és infrastrukturális Minisztérium Közlekedésrendészeti Főosztálya 2021/12/27-i, 0039841.sz körjegyzékét és a vonatkozó összefoglaló táblázatot is, a vezetői engedélyek érvényességi idejének meghosszabbítására vonatkozólag a következő friss információk állnak rendelkezésre.
Az EU és EGT országok – Olaszország kivételével - területén történő közlekedésnél az olasz vezetői engedélyek érvényességének meghosszabbítását és a más EU és EGT országok által Olaszország területén használható jogosítványok meghosszabbítását illetően (a kiállító ország egyéb rendelkezése esetét kivéve):
- a 2020. február 1. és 2020. május 31. között lejárt vezetői engedélyek esetén a lejárat az eredeti lejárati dátumhoz képest 13 hónappal meghosszabbodik; (*)
- a 2020. június 1. és 2020. augusztus 31. között lejárt vezetői engedélyek esetén a meghosszabbítás 2021. július 1-ig érvényes; (*)
- a 2020. szeptember 1. és 2021. június 30. között lejárt vezetői engedélyek esetén a lejárat az eredeti lejárati dátumhoz képest 10 hónappal meghosszabbodik.(**)
(*) a 2020/698 EU-rendelet 1. paragrafusának 3. cikkelye alapján az eredeti lejárati dátumhoz képest hét havi meghosszabbítás érvényesítése, majd a 2021/267 rendelet 2. paragrafusának 3. cikkelye értelmében további hat hónap, de nem későbbi, mint 2021. július 1-i lejárattal.
(**) a 2021/267 EU-rendelet 1. paragrafusának 3. cikkelye értelmében tíz havi meghosszabbítás érvényesítése;
Ami – azonban – a hazai (olasz) területen való közlekedést illeti, a jelenleg hatályos rendelkezések fényében az Olaszországban kiállított vezetői engedélyek érvényessége a következőképpen hosszabbodik meg:
- a 2020. január 31. és 2022. március 31. között lejárt vezetői engedélyek esetén az érvényesség 2022. június 29-ig kerül meghosszabbításra.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fenti meghosszabbítások a jogosítványra, mint személyazonosság igazolására alkalmas okmányra nem alkalmazhatók.