Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

CERTIFICAZIONI VERDI E LORO USO IN ITALIA

Con una Circolare del Ministero della Salute si comunica che dal 1 luglio 2021, a seguito del recente DPCM del 17 giugno 2021 e dell’Ordinanza del Ministro della Salute del 18 giugno 2021, e ai sensi dei Regolamenti europei n. 2021/953 e n. 2021/954 del 14 giugno 2021, entra in vigore in Italia e negli altri Paesi UE L’Ordinamento Europeo in materia di EU Digital Covid Certificate che permette lo spostamento tra gli Stati dell’Unione Europea attraverso la presentazione di una certificazione verde COVID-19.
Per i cittadini che hanno transitato o soggiornato nei 14 giorni antecedenti l’ingresso in Italia in uno dei Paesi di lista C (tra cui l’Ungheria) è obbligatoria l’esibizione di una certificazione verde COVID-19 che attesti (1) il completamento del ciclo vaccinale da almeno 14 giorni, o (2) l’avvenuta guarigione dalla patologia di COVID-19, o (3) l’esito negativo di tampone molecolare o antigenico effettuato nelle 48 ore precedenti l’arrivo in Italia.
E’ importante ricordare che le certificazioni riconosciute in Italia sono quelle attestanti l’avvenuta vaccinazione con i seguenti vaccini approvati dall’Agenzia Europea per i Medicinali (EMA) e l’Agenzia Italiana per il Farmaco (AIFA): Comirnaty di Pfizer-BioNtech; 2. Moderna; 3. Vaxzevria di AstraZeneca; 4. Janssen (Johnson & Johnson). La validità di tali certificazioni dichiaranti la compiuta vaccinazione è di 9 mesi dal completamento della stessa.

Le certificazioni verdi, contenenti un codice QR con una firma digitale, sono rilasciate dalle Autorità Sanitarie preposte, in formato cartaceo o digitale. Affinché le certificazioni siano accettate, esse dovranno essere emesse in lingua italiana, inglese, francese o spagnola ed essere almeno bilingue.
Conformemente al Regolamento UE n.2021/953, è prevista una fase di transizione fino al 12 agosto 2021 durante la quale è possibile presentare certificati conformi a quanto previsto dal suddetto Regolamento in mancanza della certificazione verde COVID-19. Non tutti gli Stati Membri, infatti, assicurano di essere in grado di rilasciare tali certificazioni entro il 1 luglio.
In più, al fine di permettere alle Autorità Sanitarie di contattare rapidamente chiunque sia stato esposto ad una malattia infettiva durante un viaggio, si ricorda che per tutti gli ingressi dall’estero è obbligatoria la compilazione del Digital Locator Passenger Form (dPLF), disponibile anche in versione cartacea.