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Passaporti e Carte d’identità

PASSAPORTO

Il passaporto è un documento di viaggio e riconoscimento rilasciato:

  • dalle Questure in Italia;
  • dalle Rappresentanze diplomatico-consolari all’estero.

È valido per tutti i Paesi i cui Governi sono riconosciuti dal Governo italiano e, a domanda dell’interessato, può essere reso valido per i Paesi i cui Governi non sono riconosciuti mediante l’indicazione delle località di destinazione (art. 2 della legge1185/67).

Nel ricordare che il possesso del passaporto è quindi requisito essenziale per l’ingresso nella maggior parte dei Paesi extraeuropei, prima di intraprendere un viaggio si raccomanda una attenta consultazione del sito web www.viaggiaresicuri.it dove sarà possibile consultare, per ogni singolo Stato di destinazione, le informazioni aggiornate sul/i documento/i di viaggio richiesto/i per l’ingresso nel Paese e su eventuali restrizioni e/o requisiti specifici.

  1. Rilascio del passaporto
    Di norma la domanda di rilascio del passaporto va presentata all’Ufficio competente territorialmente in base alla residenza del richiedente, in Italia o all’estero.
    I cittadini italiani possono chiedere il rilascio del passaporto presso un qualsiasi Ufficio emittente, sia in Italia sia all’estero. In casi particolari, il passaporto può essere rilasciato da un Ufficio diverso da quello di residenza; in tali casi sarà necessario acquisire preventivamente la delega da parte dell’Ufficio (Questura o Consolato) competente per residenza. La delega deve essere espressa.
    Pertanto, nel caso in cui la domanda venga presentata presso una circoscrizione consolare in cui non si è residenti, è bene tenere presente che la necessaria delega della Questura/Consolato competente potrebbe rendere più lunghi i tempi di rilascio.

Per i cittadini AIRE: al fine di velocizzare al massimo la procedura, raccomandiamo nel vostro interesse di inviare via mail il formulario di richiesta del passaporto, debitamente compilato e sottoscritto, unitamente alla richiesta di appuntamento presso la Cancelleria Consolare per il deposito dei dati biometrici.

  1. Tipologie di passaporto
    La normativa vigente prevede le seguenti tipologie di passaporto:
    a) Passaporto ordinario: libretto a formato unico a 48 pagine;
    b) Passaporto temporaneo: libretto a 16 pagine;
    c) Passaporto collettivo: rilasciato esclusivamente dalle Questure in Italia per motivi culturali, religiosi, sportivi, turistici, od altri previsti da accordi internazionali.
    Tutti i passaporti in corso di validità, compresi quelli con figli minori iscritti, restano validi fino alla loro naturale data di scadenza.

2.A. Passaporto ordinario
Per passaporto ordinario si intende il passaporto elettronico che – a partire dal 26 ottobre 2006 -ha sostituito i precedenti modelli. Esso utilizza moderne tecnologie, quali la stampa anticontraffazione ed un microprocessore contenente i dati del titolare e dell’autorità che lo ha rilasciato, che offrono standard elevati di sicurezza.
Esso permette, per esempio, di entrare negli USA per soggiorni inferiori ai 90 giorni, senza bisogno di chiedere il visto (Visa Waiver Program).
La validità temporale del passaporto differisce in base all’età del titolare:

  • per i minori di 3 anni la validità è di 3 anni;
  • per i minori dai 3 ai 18 anni la validità è di 5 anni;
  • per i maggiorenni la validità è di 10 anni.

I passaporti scaduti non possono più essere rinnovati.

Documentazione necessaria ai fini del rilascio del passaporto ordinario:

  • formulario di richiesta del passaporto, debitamente compilato e sottoscritto dall’interessato;
  • esibizione di un documento di riconoscimento ai sensi del D.P.R. 445/2000;
  • 2 fotografie recenti (uguali, frontali, a colori formato 35 x 40 mm);
  • ricevuta del pagamento del costo del libretto e del contributo amministrativo, a meno di far parte delle categorie esenti di cui all’art. 19 della legge 1185/1967. Si segnala, infatti, che dal 24 giugno 2014, data di entrata in vigore dell’ articolo 5-bis del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 non è più dovuta la tassa di rilascio del passaporto. Ai sensi di quanto previsto dalla Tariffa consolare, all’estero tale modifica entra in vigore l’8 luglio 2014;
  • nel caso in cui il richiedente sia un minore di anni 18, atto di assenso di entrambi genitori;
  • nel caso in cui il richiedente sia un minore di anni 18 nato all’estero, è necessario presentare al Consolato competente – che, laddove non si sia già provveduto in tal senso, provvederà alla trasmissione in Italia, per la successiva trascrizione nei registri di stato civile del Comune di riferimento – l’atto di nascita, tradotto e legalizzato (o munito di apostille) oppure, ove previsto, il certificato su formulario plurilingue.

Si informano i connazionali genitori di figli minori, che a partire dal 14 giugno 2023 non sarà più necessario presentare l’atto di assenso dell’altro genitore ai fini del rilascio del proprio documento d’identità (passaporto e CIE), ai sensi del D.L. 69/2023.

Passaporto individuale per i minori
Dal 26 giugno 2012 tutti i minori italiani che viaggiano devono essere muniti di documento di viaggio individuale. Pertanto, a partire dalla predetta data i minori devono essere in possesso di passaporto individuale oppure, qualora gli Stati attraversati ne riconoscano la validità, o di carta d’identità valida per l’espatrio.
La validità temporale del passaporto rilasciato ad un minore è differenziata in base all’età dello stesso:

  • 3 anni di validità per i minori da 0 a 3 anni;
  • 5 anni di validità per i minori da 3 a 18 anni.

Gli esercenti la potestà genitoriale possono chiedere agli Uffici competenti a rilasciare il documento che i propri nomi siano riportati sul passaporto del figlio minore. Qualora tale indicazione non dovesse essere presente, prima di intraprendere il viaggio si consiglia di munirsi di un certificato di stato di famiglia o di estratto di nascita del minore da esibire in frontiera qualora le autorità lo richiedano nell’esercizio delle funzioni di controllo finalizzate a sventare il pericolo di sottrazione di minori.

Dichiarazione di accompagnamento
Fino al compimento dei 14 anni i minori italiani possono espatriare a condizione che viaggino accompagnati da almeno un genitore o da chi ne fa le veci oppure che venga menzionato sul passaporto, o su una dichiarazione di accompagnamento rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 3, lettera a) della legge 21 novembre 1967, n. 1185, e vistata da un’autorità competente al rilascio (Questura in Italia, ufficio consolare all’estero), il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati.

Dal 4 giugno 2014 è entrata in vigore la nuova disciplina riguardante la dichiarazione di accompagnamento, finalizzata a garantire una maggiore tutela del minore, a rendere più agevoli i controlli alle frontiere e a facilitare la presentazione della dichiarazione mediante l’utilizzo anche di modalità telematiche (mail, PEC, fax) . Si evidenziano di seguito le innovazioni principali:

  • la dichiarazione di accompagnamento può riguardare un solo viaggio (da intendersi come andata e/o ritorno) dal Paese di residenza del minore con destinazione determinata e non può eccedere, di norma, il termine massimo di sei mesi;
  • gli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria possono indicare fino ad un massimo di due accompagnatori, che saranno tuttavia alternativi fra di loro;
  • nel rendere la dichiarazione di accompagnamento, gli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria possono chiedere che i nominativi degli accompagnatori, la durata del viaggio e la destinazione siano stampati sul passaporto del minore o in alternativa che tali dati siano riportati in una separata attestazione, che verrà stampata dall’Ufficio competente;
  • nel caso in cui il minore sia affidato ad un ente o ad una compagnia di trasporto, per garantire la completezza e la leggibilità dei dati relativi al viaggio, è rilasciata unicamente l’attestazione. Si suggerisce, prima di acquistare il biglietto della compagnia di trasporto di verificare che la stessa accetti che il minore sia ad essa affidato.

Rilevazione delle impronte digitali e casi di esenzione
L’obbligo di inserimento delle impronte digitali nel passaporto è stato disposto dalla normativa europea, in particolare dal Regolamento (CE) n. 2252 del 2004 (come modificato dal Regolamento (CE) n. 444/2009), che ne ha fissato l’avvio al 29 giugno 2009.
Il rilascio del passaporto elettronico con le impronte digitali e la firma digitalizzata richiede la presenza fisica del connazionale presso il Consolato.
Il formulario di richiesta corredato dei documenti necessari all’istruttoria può essere inoltrato al Consolato competente anche per posta o tramite la rete consolare onoraria. Completata l’istruttoria, il richiedente potrà – previo appuntamento – recarsi al Consolato per la rilevazione delle impronte digitali, l’apposizione della firma e il rilascio a vista del documento.
I minori di anni 12 sono esentati dalla rilevazione delle impronte digitali.
E’ inoltre prevista l’esenzione permanente dalla rilevazione delle impronte digitali:

  1. a) in caso di patologia o impedimento fisico permanente opportunamente documentati (ad es. certificazione medica rilasciata da un’autorità sanitaria locale, strutture ospedaliere, ecc.).
    b) in caso di menomazione o malformazione fisica evidente (si prescinde in tal caso dalla certificazione medica).
    In tali casi, viene rilasciato un libretto di passaporto ordinario senza impronte con durata decennale.
    Nei casi di impossibilità temporanea alla rilevazione delle impronte digitali non dipendenti dalla volontà del richiedente si procede al rilascio del passaporto temporaneo.

Acquisizione della firma in formato digitale e casi di esenzione
All’atto della rilevazione delle impronte viene acquisita digitalmente anche la firma del titolare, che viene poi stampata nella pagina contenente i dati anagrafici.
I minori di anni 12 sono esentati dall’apposizione della firma.
E’ inoltre prevista l’esenzione permanente dall’apposizione della firma per:

  1. a) gli analfabeti (previa acquisizione agli atti dell’Ufficio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà);
    b) coloro che presentino una impossibilità fisica accertata o documentata che impedisca l’apposizione della firma.
    Costo del passaporto ordinario
    Il costo attuale del libretto è di € 42,50 a cui si aggiunge il contributo amministrativo di €73.50. Dal 24 giugno 2014, ai sensi dell’articolo 5-bis del DL n. 66/2014, non è più dovuto il pagamento della tassa di rilascio e, per gli anni successivi al primo, della tassa annuale governativa nel caso di utilizzo del passaporto per viaggi in Paesi che non fanno parte dell’Unione Europea. Sulla base di quanto previsto dalla Tariffa consolare, all’estero tale modifica entra in vigore l’8 luglio 2014.

Il rilascio del passaporto è gratuito nei seguenti casi:

  • il richiedente è considerato emigrante ai sensi del T.U. 13.11.1919, n. 2205 (convertito in legge 17.04.1925, n. 473). L’art. 10 del T.U. stabilisce che “è considerato emigrante, agli effetti delle leggi e regolamenti sull’emigrazione, ogni cittadino che espatri esclusivamente a scopo di lavoro manuale e per esercitare il piccolo traffico o vada a raggiungere il coniuge, gli ascendenti, fratelli, zii, nipoti e gli affini negli stessi gradi, già emigrati a scopo di lavoro, o ritorni in Paesi esteri ove già precedentemente sia emigrato nelle condizioni previste dal presente articolo”;
  • il richiedente italiano residente all’estero necessita di rimpatrio consolare o rientra per prestare il servizio militare volontario;
  • il richiedente italiano è indigente (al fine di individuare la soglia di indigenza ci si riferisce ai parametri utilizzati per l’assistenza in ciascun Paese. Per maggiori informazioni si suggerisce di contattare il Consolato nella cui circoscrizione territoriale si è residenti).
  • il richiedente italiano è un ministro del culto o un religioso missionario (in questo caso deve essere presentata una dichiarazione del superiore, in carta timbrata, attestando che il richiedente è religioso missionario, con l’indicazione della sua residenza).

2.B. Passaporto temporaneo
Il passaporto temporaneo (da non confondere con il Documento di viaggio provvisorio o ETD) è un documento di emergenza su supporto cartaceo, espressamente previsto dal Regolamento (CE) n. 444 del 2009. Non contiene il microchip per la registrazione dei dati del titolare.
E’ rilasciato per i casi di inabilità temporanea alla rilevazione delle impronte, solo in circostanze motivate di necessità ed urgenza, per le quali lo stesso possa costituire l’unico strumento atto a garantire la sicurezza, la salute o gli interessi economici dei connazionali.
La sua validità temporale non può essere superiore ad un anno.

Esso non rientra nel Visa Waiver Program e necessita di visto per l’ingresso negli USA.

Documentazione necessaria ai fini del rilascio del passaporto temporaneo
Oltre alla documentazione richiesta per il rilascio del passaporto ordinario (vedi punto 2A), è necessario presentare:

  • idonea documentazione attestante l’inabilità temporanea alla rilevazione delle impronte;
  • dichiarazione attestante la sussistenza di circostanze motivate di necessità ed urgenza, per le quali tale documento possa costituire l’unico strumento atto a garantire la sicurezza, la salute o gli interessi economici del richiedente.
  • ricevuta del pagamento del costo del libretto, a meno di far parte delle categorie esenti di cui all’art. 19 della legge 1185/1967. A seguito delle modifiche introdotte con l’articolo 5-bis del DL n. 66/2014, dal 24 giugno 2014 non è più dovuto il pagamento della tassa governativa. Ai sensi di quanto previsto dalla Tariffa consolare, all’estero, tale modifica entra in vigore l’8 luglio 2014.

Costo del passaporto temporaneo
Il costo attuale di tale documento è di € 5,20. Dal 24 giugno 2014 non è più dovuto il pagamento della tassa di € 40,29. Ai sensi di quanto previsto dalla Tariffa consolare, all’estero, tale modifica entra in vigore l’8 luglio 2014.

2.C. Passaporto collettivo
Il passaporto collettivo è rilasciato esclusivamente dalle Questure in Italia per motivi culturali, religiosi, sportivi, turistici, od altri previsti da accordi internazionali.
Può essere richiesto dal capogruppo, titolare di un passaporto valido, e consente l’espatrio per un solo viaggio, di gruppi di minimo 5 persone e non superiori a 50.
La sua durata massima è di 4 mesi dalla data di rilascio.
Il costo attuale è di € 5,50.

  1. Esaurimento delle pagine per i visti
    Qualora si intenda richiedere un nuovo libretto a causa dell’esaurimento delle pagine per i visti, la procedura da seguire è la stessa prevista per il rilascio del passaporto ordinario.
  2. Ritiro del passaporto
    Secondo la normativa vigente, il passaporto può venire ritirato:
  • quando sopravvengono le stesse circostanze che ne avrebbero legittimato il mancato rilascio ai sensi dell’art. 3 della Legge 1185/67;
  • quando il titolare del passaporto che si trova all’estero non è in grado di fornire la prova di adempimento degli obblighi alimentari che derivano dalla pronuncia dell’autorità giudiziaria o dalla richiesta di discendenti minorenni o inabili al lavoro, ascendenti o del coniuge non legalmente separato;
  • quando il titolare del passaporto è un minorenne che svolge all’estero attività immorali, pericolose o nocive per la salute.
  1. Furto o smarrimento del passaporto all’estero
    Qualora il cittadino italiano si trovi in una situazione di emergenza (ad esempio un turista in transito che deve partire tempestivamente e ha perso o è stato derubato del proprio passaporto) e non si faccia in tempo ad esperire la necessaria istruttoria per l’emissione di un nuovo passaporto, la Rappresentanza consolare rilascia un documento di viaggio provvisorio, chiamato anche E.T.D. (Emergency Travel Document), con validità per il solo viaggio di rientro in Italia, nel Paese di stabile residenza all’estero o, in casi eccezionali, per una diversa destinazione.

Restituzione passaporti rinvenuti all’estero e restituiti agli uffici consolari italiani
Si rende noto all’utenza che i passaporti oggetto di furto o smarrimento all’estero e successivamente rinvenuti da parte delle locali Autorità, vengono restituiti all’Ufficio consolare nella cui circoscrizione è avvenuto il furto o lo smarrimento.
Si invitano pertanto coloro che abbiano recentemente subito all’estero un furto/smarrimento e vogliano verificare se i propri passaporti siano stati rinvenuti, a contattare l’Ufficio consolare territorialmente competente per ulteriori informazioni in merito.
Si segnala che l’eventuale ritiro del passaporto potrà avvenire secondo le seguenti modalità:

  • ritiro diretto presso l’Ufficio consolare;
  • invio per posta, con spese di spedizione a carico del richiedente.

Si ricorda che trascorso il periodo massimo di un anno di giacenza presso l’Ufficio consolare, a decorrere dalla data in cui le Autorità locali restituiscono i passaporti rubati o smarriti, senza che i documenti siano stati reclamati dai legittimi proprietari, si procederà alla loro distruzione senza ulteriori comunicazioni.

  1. www.viaggiaresicuri.it
    Sul sito web http://www.viaggiaresicuri.it/paesi/dettaglio/ungheria.html sono disponibili oltre ad una serie di informazioni aggiornate, tutte le indicazioni circa il documento di riconoscimento richiesto per l’ingresso.

 

CARTA D’IDENTITÀ ELETTRONICA

Dal 1° dicembre 2020, è possibile prenotarsi per richiedere presso la Cancelleria Consolare dell’Ambasciata la nuova Carta d’identità elettronica (CIE). La CIE è un documento personale che attesta l’identità del cittadino, è realizzata in materiale plastico e ha le dimensioni di una carta di credito. È dotata di sofisticati elementi di sicurezza e anticontraffazione. Oltre all’impiego ai fini dell’identificazione, può essere utilizzata per richiedere un’identità digitale sul sistema SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) al fine di garantire l’accesso ai servizi erogati dalle Pubbliche Amministrazioni. La CIE è un documento di viaggio valido in tutti i Paesi appartenenti all’Unione Europea e in quelli con cui lo Stato Italiano ha firmato specifici accordi.

VANTAGGI:

– l’operatore consolare avrà cura di effettuare tutta la fase istruttoria in tempo utile per l’appuntamento con il connazionale, onde evitare di dover tornare più volte allo sportello. Per completare la fase istruttoria, che prevede contatti con Comuni e Questure in Italia, la Cancelleria Consolare assegnerà un appuntamento a 15 giorni dalla richiesta dell’appuntamento;

– emissione della CIE centralizzata in Italia presso l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato e spedizione da parte di quest’ultima direttamente presso l’abitazione del richiedente.

REQUISITI:

– obbligo di possesso del codice fiscale validato dall’Agenzia delle Entrate;

– cittadinanza italiana;

– per i richiedenti nati all’estero: l’atto di nascita deve già essere stato trascritto presso il Comune italiano;

– iscrizione all’AIRE di Budapest.

N.B.: chi è in possesso di una carta d’identità cartacea in corso di validità, potrà richiedere la CIE solo se la scadenza residua è inferiore a 6 mesi.

 

PRENOTAZIONE DELL’APPUNTAMENTO:

Per richiedere un appuntamento contattare consolare.budapest@esteri.it. Alla richiesta di appuntamento dovrà essere allegato il formulario di richiesta della carta d’identità, debitamente compilato e firmato.

MODALITÀ DI RICHIESTA E DOCUMENTAZIONE NECESSARIA

La richiesta può essere presentata personalmente all’Ufficio consolare essendo necessario depositare l’impronta digitale. Contestualmente alla richiesta di appuntamento via mail, dovrà essere allegato il formulario di richiesta della carta d’identità, debitamente compilato e firmato, onde permettere alla Cancelleria Consolare di effettuare in tempo utile i controlli con i Comuni e le Questure competenti.

Documentazione da presentare:

  • formulario di richiesta della carta d’identità, debitamente compilato e sottoscritto dall’interessato;
  • esibizione di un documento di riconoscimento ai sensi del D.P.R. 445/2000;
  • 1 fototessera a colori, che riproduca il soggetto a mezzo busto e a capo scoperto, non di profilo e con gli occhi ben visibili;
  • nel caso in cui il richiedente sia un minore di 18 anni, atto di assenso di entrambi genitori;
  • precedente carta d’identità (laddove non rubata o smarrita), che deve necessariamente essere ritirata e annullata dalla Cancelleria Consolare. Nelle more del rilascio della CIE verrà fornito al richiedente un certificato provvisorio, non valido per l’espatrio, ma solo per l’identificazione. Si fa presente che sulle tempistiche e modalità di consegna della CIE, l’Ambasciata non ha alcune possibilità d’intervento.

Si informano i connazionali genitori di figli minori, che a partire dal 14 giugno 2023 non sarà più necessario presentare l’atto di assenso dell’altro genitore ai fini del rilascio del proprio documento d’identità (passaporto e CIE), ai sensi del D.L. 69/2023.

COSTO

Per il costo del documento si prega di consultare le Tariffe consolari.

RITIRO DELLA CIE

La CIE viene emessa in Italia presso l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ed è successivamente spedita da parte di quest’ultima direttamente presso l’abitazione del richiedente.

CARTE D’IDENTITÀ RUBATE O SMARRITE

Per richiedere una CIE a seguito dello smarrimento o del furto della propria carta d’identità è necessario prenotare un appuntamento all’indirizzo consolare.budapest@esteri.it ed aggiungere alla documentazione da portare una denuncia di furto o smarrimento del documento sporta presso un ufficio di Polizia.