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Cittadinanza

Cittadinanza italiana per discedenza
(iure sanguinis)

(Artt. 1 Legge n. 91 del 1992)

Le condizioni richieste per tale riconoscimento sono, da un lato, la dimostrazione della discendenza dall’avo italiano emigrato e, dall’altro, la prova dell’assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza.

L’istanza, corredata dalla documentazione prevista, deve essere presentata dall’interessato a questa Ambasciata previo appuntamento.

Possono presentare la domanda tutti i cittadini stranieri regolarmente residenti in Ungheria, preferibilmente se in possesso di un permesso di residenza permanente (állandó tartózkodási engedély), data la lunga durata della procedura di riconoscimento.

Per i cittadini stranieri con permesso di soggiorno temporaneo in Ungheria, si richiede la presentazione di un contratto di lavoro di lungo periodo (preferibilmente a tempo indeterminato, ma almeno di 2 anni).

DOCUMENTI DA PRESENTARE

1. CAPOSTIPITE (ascendente italiano nato in Italia)

• Atto di nascita in originale rilasciato dal Comune italiano, contenente l’indicazione di paternità e maternità

• Atto di matrimonio ed eventuali atto di divorzio, nullità o annullamento del matrimonio;

• Atto di morte (se deceduto)

• Certificato negativo di naturalizzazione rilasciato dalle competenti Autorità locali in cui risiede o ha risieduto riportante tutte le varianti del nome e del cognome come risultanti dai vari atti di stato civile

2. DISCENDENTI IN LINEA DIRETTA

• Atti di nascita

• Atti di matrimonio ed eventuali atto di divorzio, nullità o annullamento del matrimonio

• Atti di morte (se deceduti)

3. RICHIEDENTE

• Atto di nascita

• Atto di matrimonio (se coniugato) ed eventuali sentenze di divorzio, nullità od annullamento del matrimonio

• Atto di nascita di eventuali figli minori di 18 anni se conviventi

IMPORTANTE: tutti i certificati devono essere stati emessi non oltre 6 mesi prima della presentazione della domanda; i certificati emessi all’estero devono essere debitamente autenticati dalle autorità del Paese di emissione e tradotti in lingua italiana da un traduttore riconosciuto mediante legalizzazione dalla Rappresentanza italiana in quel Paese.

TARIFFA CONSOLARE (300 EURO)

dovrà essere versata in Fiorini ungheresi e in contanti contestualmente alla presentazione della domanda; l’importo corrispettivo in Fiorini ungheresi è reperibile sul sito di questa Ambasciata.

L’importo non verrà restituito neppure in caso di esito negativo della richiesta.

FORMULARI DA COMPILARE E ALLEGARE ALLA DOMANDA

– Modulo di istanza;

– Modulo albero genealogico.

AVVERTENZA IMPORTANTE

I tempi di definizione delle istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza possono essere anche di alcuni anni e concludersi con esito negativo per incompletezza degli elementi probatori. I procedimenti devono infatti ricostruire vicende riguardanti antenati che, se rimasti cittadini italiani, non hanno seguito le corrette procedure per la trascrizione in Italia di atti di stato civile (nascita, matrimonio), formati all’estero, al momento del loro verificarsi. Si rende inoltre necessario, per l’Ufficio consolare, procedere a verifiche dirette e ad accertamenti presso le Rappresentanze italiane nei paesi di emissione della certificazione e presso i competenti Comuni in Italia.

La presentazione della domanda non implica in alcun modo un esito positivo e non obbliga l’Ambasciata al rilascio di alcuna certificazione, dichiarazione o attestazione prima della formale conclusione dell’istruttoria.

Per ulteriori informazioni, inviare una email a: consolare.budapest@esteri.it

Cittadinanza italiana per matrimonio o unione civile

INDICE DEI CONTENUTI

1. Cenni normativi

2. Requisiti

3. Documenti

4. PROCEDURA

4.1 Fase 1 registrazione

4.2 Fase 2 inserimento istanza

4.3 Fase 3 verifica consolare

4.4 Fase 4 valutazione Ministero dell’Interno

4.5 Fase 5 decreto, notifica, giuramento (conclusione)

5. Semplificazione amministrativa e costi

6. Contatti e link utili

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1.CENNI NORMATIVI

In conformità alla normativa in vigore, che richiede la conoscenza della lingua italiana, le informazioni relative alla cittadinanza per matrimonio vengono fornite in italiano.

Coloro che richiedono la cittadinanza italiana per matrimonio o unione civile devono essere a conoscenza dei doveri nei confronti della Repubblica italiana, primi fra tutti l’adesione ai valori nazionali e l’irreprensibilità della condotta.

L’acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero o apolide che abbia contratto matrimonio con cittadino italiano a partire dal 27 aprile 1983 è attualmente regolato dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 91 (artt. 5, 6, 7 e 8) e successive modifiche.

Le richieste di cittadinanza italiana possono essere presentate anche da parte del cittadino o della cittadina stranieri che hanno costituito un’unione civile con cittadino/a italiano/a trascritta nei registri dello stato civile del Comune italiano (D. Lgs. 5, 6 e 7/ 2017).

Il coniuge/parte dell’unione civile straniero può acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente, come spiegato nelle sezioni successive.

Riferimenti normativi:

Legge N.123 del 21 aprile 1983;
Legge N. 91 del 5 febbraio 1992;
Decreti legislativi N. 5, 6 e 7 del 19 gennaio 2017;
Decreto Legge N. 113 del 4 ottobre 2018 (decreto sicurezza), convertito dalla Legge N.132 del 1 dicembre 2018;
Decreto Legge N. 130 del 21 ottobre 2020, convertito dalla Legge N. 173 del 18 dicembre 2020.

2. REQUISITI PER LA RICHIESTA DELLA CITTADINANZA

· Residenza nella circoscrizione consolare:

o Il richiedente dovrà indirizzare la domanda alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per la sua residenza;

o Il coniuge/parte dell’unione civile di nazionalità italiana deve essere residente e regolarmente iscritto all’anagrafe degli italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) della circoscrizione consolare di competenza e convivente allo stesso indirizzo del richiedente la cittadinanza. In caso contrario, dovrà fornire documentazione comprovante la motivazione (es. lavoro, scolarità dei figli, cure mediche o altro), che determina o ha determinato la necessità di domicilio disgiunto;

· Termini di presentazione: la domanda può essere presentata tre anni dopo il matrimonio/unione civile se il coniuge è cittadino italiano iure sanguinis; in caso di naturalizzazione avvenuta dopo il matrimonio, i tre anni decorrono dalla data della naturalizzazione del coniuge. I tre anni vengono ridotti a un anno e mezzo in presenza di figli minori nati o adottati dai coniugi;

· Trascrizione del matrimonio/unione civile: se avvenuti all’estero, devono essere stati trascritti presso il Comune in Italia;

· Validità del matrimonio/unione civile e stabilità del vincolo di coniugio/unione civile fino all’adozione del provvedimento di concessione della cittadinanza. Al fine del conferimento della cittadinanza italiana, alla data di adozione del decreto non devono essere intervenuti lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio/unione civile (separazione personale, divorzio, decesso del coniuge o parte dell’unione civile);

· Assenza di sentenze di condanna da parte delle Autorità giudiziarie italiane per reati per i quali sia prevista una pena superiore a tre anni di reclusione;

· Assenza di sentenze di condanna da parte delle Autorità giudiziarie straniere ad una pena superiore ad un anno per reati non politici;

· Assenza di condanne per delitti contro la personalità dello Stato;

· Assenza di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica;

· Conoscenza della lingua italiana non inferiore a livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER).

· Pagamento delle tasse e percezioni indicate nella sezione documenti e costi.

3. DOCUMENTI NECESSARI PER LA RICHIESTA DI CITTADINANZA

1. Estratto dell’atto di nascita o equivalente: in originale, rilasciato possibilmente da non oltre sei mesi dal Paese in cui si è nati, completo di tutte le generalità (incluse paternità e maternità), debitamente legalizzato/apostillato e tradotto in lingua italiana.

Se il richiedente è nato in un Paese dell’Unione Europea, l’apostille è sostituita dall’allegato previsto dal Regolamento U.E. n. 2016/1191, che fornisce anche la traduzione in lingua italiana. Se il richiedente è nato in un Paese non appartenente all’Unione Europea, ovvero se sussistono difficoltà nel rilascio dell’allegato UE, l’atto di nascita deve essere perfezionato con l’apposizione dell’apostille dello Stato di emissione e della traduzione in lingua italiana legalizzata dall’Ambasciata/Consolato italiano di pertinenza. Per i certificati ungheresi, l’apostille viene emessa dal Ministero del Commercio e degli Affari Esteri ungherese, mentre per la traduzione in lingua italiana è necessario rivolgersi ad uno dei traduttori riconosciuti dall’Ambasciata.

2. Certificato Penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza (a partire dai 14 anni d’età) – tranne l’Italia – e dei Paesi di cui si possiede la cittadinanza, in originale, rilasciato da non oltre sei mesi prima della presentazione della domanda, debitamente legalizzato/apostillato e tradotto in lingua italiana.

Il richiedente è esonerato dal presentare il certificato penale del Paese di origine solo se lo ha lasciato prima del compimento dei 14 anni e non ne ha conservato la cittadinanza.

ATTENZIONE: il certificato penale ungherese ha una validità di 3 mesi e deve essere perfezionato con le stesse modalità sopra descritte per l’atto di nascita (allegato UE, oppure apostille e traduzione)

3. Ricevuta del versamento del contributo di euro 250,00 a favore del Ministero dell’Interno, con le modalità indicate nella sezione “Costi”.

4. Documento di identità: fotocopia del passaporto in corso di validità (pagine con i dati personali, fotografia, date di rilascio e scadenza) oppure carta di identità.

5. Copia dell’atto di matrimonio o estratto per riassunto del registro dei matrimoni, da richiedere al competente Comune italiano in cui l’atto risulta trascritto, possibilmente rilasciato da non oltre sei mesi prima dell’istanza. Questo documento può essere inserito al momento della presentazione della domanda alla voce “documento generico” e andrà presentato al momento della convocazione presso gli Uffici Consolari.

NOTA BENE: Qualora il richiedente sia un cittadino UE, potrà avvalersi dell’autocertificazione al posto dell’atto di matrimonio, stato di famiglia e certificato di cittadinanza del coniuge/parte dell’unione civile (DPR 445/2000).

6. Certificato di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) o titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale.

Gli enti certificatori CLIQ (Certificazione Lingua Italiana di Qualità) – eventualmente in regime di collaborazione con i locali istituti italiani di cultura – sono esclusivamente l’Università per stranieri di Siena, l’Università per stranieri di Perugia, l’Università Roma Tre e la Società Dante Alighieri. Si raccomanda di avere cura di procurarsi il certificato di lingua con congruo anticipo, perché i tempi per il rilascio dello stesso possono essere relativamente lunghi.

Non sono tenuti alla presentazione del titolo di conoscenza della lingua italiana:
1. Gli stranieri (anche se residenti all’estero) che abbiano sottoscritto l’accordo di integrazione di cui all’art. 4 bis del d.lgs. n. 286/1998 Testo Unico Immigrazione;
2. I titolari di permesso di soggiorno UE (o CE) per soggiornanti di lungo periodo di cui all’articolo 9 del medesimo testo unico.

4. PROCEDURA

FASE 1 – REGISTRAZIONE

Il richiedente dovrà effettuare la registrazione sul portale del Ministero dell’Interno.

Si precisa che l’indirizzo email dichiarato sul portale in fase di inoltro della domanda on line costituisce domicilio eletto (art. 47 c.c.), si rende pertanto necessaria una frequente consultazione della propria email in quanto tutte le comunicazioni relative alla domanda di cittadinanza, ivi comprese richieste di integrazione documentale, convocazioni, notifiche di provvedimenti, ecc. avverranno UNICAMENTE tramite canale informatico.

FASE 2 – INSERIMENTO ISTANZA (Modello AE)

Una volta registrato, il richiedente potrà procedere alla compilazione della domanda “online” e all’inserimento di tutti i documenti richiesti sull’apposito portale del Ministero dell’Interno.

Qualsiasi domanda di carattere tecnico o di contenuto relativa all’istanza online dovrà essere risolta rivolgendosi direttamente al Ministero dell’Interno che ha predisposto un servizio di assistenza con FAQ e Help Desk dedicati.

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ONLINE

– nel modulo di registrazione vanno inseriti DATA E LUOGO DI NASCITA così come indicati nell’atto di nascita.

– Vanno riportate le GENERALITÀ indicate in atti e documenti formati all’estero dalle competenti Autorità straniere. In caso di discordanze, fornire documentazione giustificativa.

– Per le donne coniugate, in caso di acquisizione del cognome del marito a seguito del matrimonio, sarà proprio quest’ultimo il cognome da indicare nella fase d’inoltro della richiesta di cittadinanza. In questo caso, dovrà essere allegata alla domanda anche una copia del certificato di matrimonio da cui risulti il cambio di cognome.

– Specificare nell’istanza l’eventuale presenza di figli minori del/della richiedente, nati da una precedente relazione

FASE 3 – VERIFICA CONSOLARE

L’Ufficio Consolare sarà automaticamente informato della presentazione della domanda e procederà alle necessarie VERIFICHE.

Il richiedente riceverà quindi, in modalità telematica tramite il portale del Ministero dell’Interno, una comunicazione relativa all’accettazione o al motivo dell’inammissibilità.

In caso di accettazione della domanda, il richiedente sarà convocato, per via telematica, presso la Rappresentanza diplomatico-consolare per l’autentica della firma apposta sulla domanda di cittadinanza, per la consegna di tutta la documentazione cartacea IN ORIGINALE, ivi compresa quella già trasmessa per via telematica tramite il Portale, per la riscossione o verifica dell’avvenuto pagamento delle percezioni consolari previste.

Tutta la documentazione di cui sopra sarà conservata in originale dalla Rappresentanza diplomatico-consolare, ad eccezione del passaporto e del certificato linguistico, per i quali verrà effettuata una copia conforme con relativi pagamenti.

FASE 4 – VALUTAZIONE e TERMINI DEL PROCEDIMENTO

La valutazione della domanda e la definizione del procedimento sono di esclusiva competenza del Ministero dell’Interno: 24 mesi dalla data di presentazione della domanda – prorogabili fino al massimo di 36 mesi – per le istanze di cittadinanza presentate a partire dal 20 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della L. 18 dicembre 2020 n. 173). Qualora al termine della valutazione della pratica il procedimento si concluda positivamente, il Ministero dell’Interno invierà il Decreto di conferimento di cittadinanza italiana alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per residenza dell’interessato/a.

FASE 5 – DECRETO, NOTIFICA E GIURAMENTO

Il Decreto di conferimento della cittadinanza italiana verrà notificato – tramite portale – con comunicazione indirizzata all’email indicata dal richiedente in fase di registrazione. All’atto della notifica verranno altresì richiesti documenti – previsti dalla normativa nazionale – volti a verificare la permanenza del vincolo coniugale. Tali documenti devono avere data successiva all’adozione del decreto:

– atto integrale di matrimonio rilasciato dal competente Comune italiano;

– certificato penale del Paese di attuale residenza, debitamente legalizzato e tradotto (vedi sezione documenti);

– certificato di esistenza in vita del coniuge/parte dell’unione civile italiano/a qualora non sia presente all’atto del giuramento.

Alla data di adozione del decreto, quindi, non deve essere intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio o dell’unione civile né la separazione personale (sentenza di separazione).

Entro e non oltre sei mesi dalla notifica, l’interessato verrà convocato presso gli uffici consolari, per prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica e alle sue leggi.

È previsto il pagamento della marca da bollo sul decreto.

L’atto integrale di matrimonio va richiesto al Comune italiano nei cui registri l’atto risulta trascritto; il certificato penale si richiede alle Autorità competenti nel paese di residenza e dovrà essere in regola con le disposizioni in materia di legalizzazione/apostille e traduzione, come spiegato nella sezione “documenti”.

La persona interessata presterà giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana pronunciando le parole:

“GIURO DI ESSERE FEDELE ALLA REPUBBLICA E DI OSSERVARE LA COSTITUZIONE E LE LEGGI DELLO STATO”

Gli effetti del giuramento, ovvero l’acquisto della cittadinanza italiana, saranno efficaci a partire dal giorno successivo a quello del giuramento.

Il certificato di nascita originale sarà inviato per la trascrizione al Comune italiano di riferimento insieme alla richiesta di iscrizione all’AIRE e al verbale dell’avvenuto giuramento.

5. SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA E COSTI

Se il richiedente è un cittadino di un paese UE potrà avvalersi dell’autocertificazione per il possesso della cittadinanza italiana del coniuge/parte dell’unione civile, per il vincolo di coniugio/unione civile con cittadino/a italiano/a e la composizione del nucleo familiare.

Le informazioni, i dati e i documenti già in possesso della Pubblica Amministrazione sono acquisite d’ufficio, previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni richieste (DPR 445/2000).

Costi:

Contributo di euro 250,00 a favore del Ministero dell’Interno, da effettuare esclusivamente sul conto corrente indicato dal Ministero dell’Interno (ricevuta da inserire nella domanda online):

“Ministero dell’Interno D.L.C.I Cittadinanza”
Nome della Banca: Poste Italiane S.p.A.
Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020
Causale del versamento: Richiesta cittadinanza per matrimonio ex art. 5 L. 91/1992 e nome e cognome del richiedente
Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane: BPPIITRRXXX (per bonifici esteri);

Codice BIC/SWIFT: PIBPITRA (per operazioni del circuito EUROGIRO);

Articoli della tabella consolare da applicare:

– Autentica di firma sull’istanza, solo per i cittadini di Paesi non appartenenti all’Unione Europea: art. 24.

– Marca da bollo sull’istanza: art. N/A.

– Legalizzazione firma del traduttore: art. 69.

– Copia conforme del documento di identità in corso di validità: art 71. Laddove il documento non sia in caratteri latini occorre anche la traduzione.

– Copia conforme della certificazione linguistica: art. 71.

– Conformità’ della traduzione di atti di stato civile e certificati penali: art 72.

– Marca da bollo sul decreto di cittadinanza: art N/A.

6. CONTATTI E LINK UTILI

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SITO DEL MINISTERO DEGLI ESTERI

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